La Cassazione conferma la condanna del datore di lavoro per lesioni, ma esclude la responsabilità dell’ente, prevista dal Dlgs 231/2001, quando il reato viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. I giudici di legittimità circoscrivono il raggio d’azione della norma "per evitare che questa venga applicata in automatico dilatando a dismisura il suo ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione".
Il caso affrontato nella sentenza n. 22256/2021 riguardava l'infortunio occorso ad un autista che nella procedura di scarico del suo mezzo veniva investito da un altro lavoratore alla guida di un muletto. Il datore veniva condannato per lesioni colpose aggravate dal fatto di non avere predisposto le adeguate misure di sicurezza per evitare tale tipo di evento (informative e segnaletica orizzontale ).
La societa ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non ha indicato in cosa consistesse la mancata realizzazione di segnaletica orizzontale richiesta dalla Asl e non ha approfondito la generale organizzazione della s.r.l. in materia di sicurezza del lavoro, dati, questi, che avrebbero consentito di escludere l'interesse e il vantaggio per l'ente.
Inoltre non avrebbe tenuto conto neanche del fatto che la società aveva adottato il DUVRI, ivi prevedendo il rischio di investimento nonchè le misure per prevenirlo; mentre la mancanza previsione nel DUVRI e la mancata realizzazione di una semplice striscia rossa orizzontale non hanno comportato né un risparmio di spesa - in quanto la sua previsione nel DUVRI non avrebbe aumentato i costi sostenuti per la predisposizione di tale documento, e i costi sarebbero irrisori rispetto a quelli complessivi sostenuti dall'impresa .
Il ricorso proposto dal difensore è fondato, dice la Cassazione, che evidenzia: " In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte quelli secondo cui: - i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'evento - tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto . Quindi afferma che nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta.
La corte ha specificato anche che se il giudice di merito accerta l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio .
Nel caso in questione è stato evidenziato che non vi era prova che l'omessa adozione delle cautele fosse frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, per questo la sentenza di merito viene cassata sul motivo riguardante la responsabilità dell'ente ai sensi del dlgs 231 2021.