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MODELLO REDDITI SC 2021: SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Modello Redditi SC 2021: scadenze e modalità di versamento delle imposte

Vademecum dei termini di versamento del saldo 2020 e acconto 2021 delle imposte sui redditi delle società di capitali 2021, dopo le modifiche del decreto Milleproroghe

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I termini entro i quali le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi, variano a seconda di quando il bilancio viene approvato, di conseguenza è necessario prendere in considerazione:

  • la data di chiusura dell’esercizio;
  • la data di approvazione del bilancio d'esercizio.

Ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice civile, le società di capitali ed enti equiparati devono convocare l'assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
  • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

Quest'anno, a seguito dell'emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il 29 giugno 2021 (modifica introdotta dall'art. 3 del decreto Milleproroghe Dl n. 183/2020 convertito nella legge n. 21/2021).

Per approfondire leggi l'articolo "Vademecum per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020".

A seguito della possibilità generalizzata di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, anche il termine di versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione 2021, subirà uno slittamento per i soggetti solari.

Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (così come modificato dall'art. 7-quater comma 19 del DL n. 193/2016): "il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP e quello relativo alla prima rata di acconto, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermo restando la possibilità di differire di 30 giorni il versamento, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra esposto, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, approvando il bilancio d'esercizio 2020 entro il 29 giugno 2021, i termini per il pagamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dalla dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP 2021, saranno:

  • 20 agosto 2021 (il 31 luglio cadendo di sabato fa slittare al 2 agosto la scadenza che, a sua volta rientrando nella proroga di ferragosto, subirà lo slittamento al 20 agosto),
  • oppure 20 settembre 2021 con la maggiorazione dello 0,40% (differimento al trentesimo giorno successivo, che sarebbe il 19.09 ma cadendo di domenica, la scadenza slitta al 20.09. Il conteggio dei 30 giorni successivi è stato effettuato partendo dal 20 agosto, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 06.06.2007 n. 128 secondo cui "la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione").

Riepilogando schematicamente, il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi SC 2021, dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze.

TERMINI DI VERSAMENTO SALDO E PRIMO ACCONTO 2021
per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il Bilancio entro 180 giorni

Ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Bilancio (29 giugno 2021)

  • 20 agosto 2021
  • oppure 20 settembre 2021 con la maggiorazione dello 0,40%
TERMINI DI VERSAMENTO SALDO E PRIMO ACCONTO 2021
per i soggetti Ires con esercizio NON coincidente con l’anno solare

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Facciamo un esempio

Società con esercizio non coincidente con l'anno solare: 01.04.2020 - 31.03.2021.
Il Bilancio dovrà essere approvato entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 29 luglio 2021 (entro termine ordinario di 120 giorni), mentre il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, quindi entro;

  • il 30 settembre 2021
  • oppure il 30 ottobre 2021 con la maggiorazione dello 0,40%


TERMINI DI VERSAMENTO ORDINARI
in linea generale

REDDITI SC/ENC

Approvazione bilancio nei termini ordinari
entro 120 giorni

30 giugno (termine ordinario)

1° luglio - 30 luglio (maggiorazione 0,40%)

Approvazione bilancio oltre termini ordinari
ma entro 180 giorni

31 luglio (termine ordinario)

1° agosto – 30 agosto (maggiorazione 0,40%)

Mancata approvazione del bilancio 

Il bilancio doveva essere approvato nel termine ordinario di 120 giorni

30 giugno (termine ordinario)

1° luglio - 30 luglio (maggiorazione 0,40%)

 

Il bilancio doveva essere approvato nel maggior termine di 180 giorni.

31 luglio (termine ordinario)

1° agosto – 30 agosto (maggiorazione 0,40%)

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve essere effettuato con il Mod. F24 in modalità telematica, direttamente dal titolare di partita IVA per conto proprio oppure tramite un intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo:

  • 2001 - Ires acconto - prima rata
  • 2003 - Ires - Saldo
  • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
  • 3812 - Irap - acconto - prima rata

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997).
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. 

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente mediante l’apposito codice tributo: 1668.

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