HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

RAPPORTI DI AGENZIA: OK AL RECESSO SENZA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI

2 minuti, Redazione , 09/06/2021

Rapporti di agenzia: ok al recesso senza specificazione dei motivi

Per la legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non è obbligato a fare riferimento a fatti specifici. Cassazione 10028 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l' ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, non è necessario che il preponente  faccia  riferimento ai fatti specifico  nella  comunicazione all'agente, in quanto è sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza

Il caso in particolare riguardava una societa che era stata condannata  dal Tribunale di Bologna a pagare ad un ex agente  la somma complessiva di €.78.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, rper recesso ingiustificato  dal rapporto di agenzia . Nella lettera di recesso infatti non  era stata inidcato  il motivo della giusta causa , che era clausola risoutiva secondo il contratto firmato. La società affermava che  la clausola risolutiva espressa era stata implicitamente azionata ed in ogni caso  era provato lo sviamento di clientela a favore di una ditta concorrente, alla quale l'agente aveva anche fornito informazioni riservate sui prodotti della società ricorrente , da cui era derivata un prodotto di imitazione  Pertanto la risoluzione per giusta causa era pienamente sussistente, con la conseguenza che nulla era dovuto all'agente anche indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa.

 la Corte d'appello di Brescia, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva l'originaria domanda dell'agente , ritenendo in particolare che l'attività di concorrenza sleale posta in essere , confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, tanto più considerata la qualità di agente generale 

La cassazione cui si è rivolto quindi l'agente ha valutato  non censurabile la sentenza di applello .

Ricollegandosi ad un risalente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 3592\77), ricorda che  il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente), Cass. n.30063\19, Cass. n. 23455\04, Cass. n. 3898\99. 

Specifica comunque che "è sufficiente e necessario che  di tali motivi  l'agente sia a conoscenza, anche "aliunde". Nella specie, come risulta dagli atti di causa ed inoltre dalle incontestate deduzioni della società, il ricorrente  era perfettamente a conoscenza dell'attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli venne conseguentemente contestata sicché, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte il recesso in tronco deve ritenersi legittimo (Cass. n. 7019\11).


Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

Ti potrebbero interessare:

Ti segnaliamo inoltre:
Resta aggiornato con il nostro Dossier gratuito Agenti e rappresentanti

Tag: AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 22/11/2024 CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

Concorso RIPAM Sud 2200 posti: prova scritta e istruzioni

Pubblicato il calendario della prove del concorso Coesione SUD 2200 posti 2024, al via il 10 dicembre. Tutte le INFO, faq RIPAM. Requisiti e posti disponibili. WEBINAR GRATUITO

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.