La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l' ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, non è necessario che il preponente faccia riferimento ai fatti specifico nella comunicazione all'agente, in quanto è sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza
Il caso in particolare riguardava una societa che era stata condannata dal Tribunale di Bologna a pagare ad un ex agente la somma complessiva di €.78.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, rper recesso ingiustificato dal rapporto di agenzia . Nella lettera di recesso infatti non era stata inidcato il motivo della giusta causa , che era clausola risoutiva secondo il contratto firmato. La società affermava che la clausola risolutiva espressa era stata implicitamente azionata ed in ogni caso era provato lo sviamento di clientela a favore di una ditta concorrente, alla quale l'agente aveva anche fornito informazioni riservate sui prodotti della società ricorrente , da cui era derivata un prodotto di imitazione Pertanto la risoluzione per giusta causa era pienamente sussistente, con la conseguenza che nulla era dovuto all'agente anche indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa.
la Corte d'appello di Brescia, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva l'originaria domanda dell'agente , ritenendo in particolare che l'attività di concorrenza sleale posta in essere , confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, tanto più considerata la qualità di agente generale
La cassazione cui si è rivolto quindi l'agente ha valutato non censurabile la sentenza di applello .
Ricollegandosi ad un risalente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 3592\77), ricorda che il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente), Cass. n.30063\19, Cass. n. 23455\04, Cass. n. 3898\99.
Specifica comunque che "è sufficiente e necessario che di tali motivi l'agente sia a conoscenza, anche "aliunde". Nella specie, come risulta dagli atti di causa ed inoltre dalle incontestate deduzioni della società, il ricorrente era perfettamente a conoscenza dell'attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli venne conseguentemente contestata sicché, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte il recesso in tronco deve ritenersi legittimo (Cass. n. 7019\11).