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TASSAZIONE DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA EREDI E TERZO

Tassazione di atto di transazione tra eredi e terzo

Se l'accordo tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%

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Con Risposta a interpello n 390 del 7 giugno 2021 l'agenzia delle entrate tratta il caso di tassazione di atto di transazione tra eredi e terzo.

In particolare, chiarisce che nel caso in esame, poiché l'accordo tra gli eredi e il terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. 

Riepiloghiamo il caso dell'interpello.

Il soggetto istante è erede legittimo della de cuis coniugata senza figli, deceduta senza lasciare testamento e riferisce di dover presentare la dichiarazione di successione.

Egli riferisce inoltre che il patrimonio mobiliare della defunta è in parte cointestato con il marito e con un terzo soggetto, non erede. 

Quest'ultimo si dichiara disponibile a riconoscere la parziale intestazione fittizia del patrimonio mobiliare e a rendere una dichiarazione scritta con la quale riconosce tale parziale intestazione e di pagare pro-quota agli eredi l'importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia. 

Le parti, eredi e terzo, a tal fine intendono stipulare un accordo tra vivi, con scrittura privata non autenticata, con il contenuto di cui sopra.

L'istante chiede quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla fattispecie in esame. 

L'agenzia per rispondere riepiloga quanto segue:

dall'atto inviato in bozza risulta testualmente che la parte non erede "rinuncia a far valere la quota di 1/3 - a sé intestata - delle cointestazioni relativamente alla parte di competenza della sig.ra Tizia, pari al 50% delle somme a lui cointestate, come risultavano alla data del decesso" e che "L'indicata quota viene ripartita come segue:

  • per 2/3 a favore del signor Caio (coniuge della defunta),
  • per 1/3 a favore degli eredi della signora Tizia, ciascuno a sua volta per la quota di 1/3.

Dall'atto risulta inoltre, che "entro 90 giorni dalla messa a disposizione delle somme da parte della Banca ... verrà pagato agli eredi .... il corrispettivo della quota oggetto di rinuncia del sig. Sempronio (cointestatario, non erede) ... pari al 50% di 1/3 delle somme giacenti sui c/c alla data del decesso e pari al 50% delle somme risultanti dalla alienazione di 1/3 dei titoli di investimento ..."

Infine, le parti  dichiarano, a conclusione dell'accordo, che "con la esecuzione di tutto quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere le une dalle altre in relazione alle cointestazioni di Sempronio e della signora Tizia e di essere così soddisfatte e tacitate." 

Premesso tutto ciò l'agenzia ritiene che la fattispecie in esame configuri un'ipotesi di transazione tra gli eredi e il terzo, ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile. 

Secondo tale articolo la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Dalle dichiarazioni delle parti, si evince che esse intendono realizzare un regolamento d'interessi al fine di prevenire l'insorgere di una potenziale lite, per questo esse stabiliscono che il cointestatario, non erede, rinunci solo parzialmente alla titolarità di 1/3 delle somme depositate e dei titoli di investimento a lui cointestati, nella misura pari alla metà della suddetta quota, obbligandosi a pagarne il relativo controvalore agli eredi. 

L'atto in oggetto rientra tra gli atti di natura transattiva volti ad evitare una lite attuale o potenziale. 

Ai fini fiscali, gli atti transattivi sono disciplinati dall'articolo 29 del TUR, che dispone "Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa."

L'agenzia conclude che, poiché l'accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9  della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. 

Allegato

Risposta a interpello del 07.06.2021 n. 390

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