Con Risoluzione n 41/E del 4 giugno 2021 le Entrate chiariscono come comportarsi nella compilazione dei modelli dichiarativi:
- 730/2021
- Redditi PF 2021
relativamente al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, in caso di erogazione, da parte dell’Inps:
- dell' indennità per disoccupazione agricola,
- della Cig
- e della Naspi.
In particolare, è stato chiarito che nella dichiarazione dei redditi 2021, sulla base di quanto specificato con la Circolare n. 137/1997, si può riportare un numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, riferiti al 1° semestre e al 2° semestre, anche diversi da quelli certificati nella CU INPS riguardanti sia i redditi di lavoro dipendente che le indennità. La somma dei giorni indicati deve però coincidere con il numero dei giorni indicati al punto 6 della certificazione CU INPS.
L'agenzia ricorda che in merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per “le indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti, come ad esempio, l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l’anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità). Se il contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di lavoro continuativo per il quale ha usufruito delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente per l’intero anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale”.
La Risoluzione in oggetto appunto asserisce che tale principio interpretativo può essere applicato anche al calcolo dei giorni che danno diritto:
- al bonus Irpef,
- al trattamento integrativo
- e all’ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri Enti per l’anno d’imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno,
purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI).
Ne consegue che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.
Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS\altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale:
- la somma dei giorni indicati al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”)
- deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”),
deve riportare in dichiarazione:
- un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020);
- un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184.
Ne consegue che per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.
Nella Risoluzione l'agenzia ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2020, il bonus Irpef è stato sostituito con:
- il trattamento integrativo
- o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
Di seguito a ciò sono stati previsti nei modelli dichiarativi 2021 due semestri per determinare i benefici spettanti prima e dopo il 1 luglio 2020.
Anche la CU 2021 prevede l'indicazione del numero dei giorni per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri (punto 13 e punto 14).
Se il lavoratore dipendente nel 2020 ha percepito sia redditi da lavoro che indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell'ente che ha erogato l'indennità, che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di 365 giorni.