messaggio 2177 del 4 giugno 2021, INPS comunica le istruzioni relative ai pagamenti, correggendo parzialmente le istruzioni fornite con la circolare 72 del 29 aprile 2021.
La circolare infatti estendeva, a norma del decreto-legge Sostegni, le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta.
Con il messaggio si specifica invece che per il settore dell'agricoltura, in relazione in particolare ai lavoratori a tempo determinato che non non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA) e utilizzano invece la cassa in deroga, non è possibile per i datori di lavoro richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.
Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Si ricorda nello specifico che la CIGD puo essere richiesta nel periodo dal 29 marzo- 31 dicembre 2021, per un massimo di 28 settimane complessive, che si aggiungono alle 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 previsto dalla legge di bilancio 2021
Per le richieste ii datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”
Fanno eccezione le aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano che utilizzeranno rispettivamente i codici:
- “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
- “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.
Per quanto riguarda la Cassa speciale per l'agricoltura CISOA, invece, la durata massima è di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Le istruzioni della circolare 72 2021 specificavano però che in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello di 90 giornate collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021 e previsto dalla legge di bilancio 2021.