Con Risposta a interpello n 389 del 2 giugno 2021 le Entrate chiariscono che spetta la detrazione Irpef, prevista dall'art 16 bis del Tuir per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche in caso di demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi calamitosi, situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
In particolare, nel caso di specie, negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione con:
- pari volumetria,
- ma con diversa sagoma e prospetti,
nel presupposto che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, si ritiene che, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede il contributo postsisma, compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001, purché all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
Resta fermo, specifica l'agenzia, che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche.
L'interpellante è proprietario di una unità immobiliare di un edificio bifamiliare che è stato danneggiato dal sisma del 2016.
Il Comune a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, ha stabilito con apposita ordinanza l'inutilizzabilità dell'edificio inibendo l'utilizzo dello stesso ai proprietari e agli occupanti a qualunque titolo, sino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione delle opere necessarie.
L'istante ed i proprietari dell'altra unità immobiliare intendono eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti in modo che l'edificio sia a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità ed impiantistica
Egli dichiara che:
- il Comune rilascerà un titolo edilizio di "nuova costruzione" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, "poiché l'intervento non può essere identificato come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001, articolo 3, comma 1, lett.d, in quanto l'edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata".
- l'edificio è soggetto al vincolo "paesaggistico" ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- non ha ancora ricevuto alcun contributo per la ricostruzione post-sisma.
Egli chiede se potrà fruire dell'agevolazione pervista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte eccedente il contributo, ancorché l'intervento di ricostruzione rientri nella categoria edilizia della "nuova costruzione".
L'agenzia specifica che è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista dall'art 16 bis, del TUIR che, tra l'altro, prevede che «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,...sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»