Le addizionali IRPEF non versate per errore, ritendole sospese dal Decreto Cura Italia 18/2020 come le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, potranno essere versate senza sanzioni.
Lo prevede la risoluzione n. 40 del 1 giugno 2021 dell' Agenzia delle Entrate ( allegata qui sotto) che in risposta ad alcune richieste di chiarimenti , riconosce un ingannevole disallineamento normativo tra due articoli successivi del DL 18 2020, verificatosi nel momento emergenziale della scorsa primavera con le continue novità in materia di sospensione degli adempimenti tributari.
Nel documento viene chiarito e giustificato il mancato versamento da parte di molti contribuenti per il fatto che :
- l'articolo 61, comma 1, del decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) ha previsto la sospensione - dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 - dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973 effettuate dai sostituti di imposta mentre
- la successiva disposizione dell'art. 62, aveva esteso la stessa sospensione , solo per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni anche "alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale".
L'agenzia ricorda che l'articolo 61 comma 1, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso di particolari requisiti non fa mai "riferimento alle trattenute relative alle addizionali, che invece sono contemplate nel commento all'articolo 62" quindi la lettera della legge non prevede tale sospensione.
Allo stesso tempo però l'Agenzia, come detto, offre la possibilità di sanare il mancato versamento delle addizionali applicando la deroga prevista dallo Statuto del contribuente in caso di scarsa chiarezza delle norme di riferrimento. Si riconosce infatti come i contribuenti "nel susseguirsi degli interventi normativi di sospensione delle imposte per l'emergenza COVID 19 possano essere tratti in errore dal disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020.
In particolare l'Agenzia sottolinea inoltre che " la risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d'imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l'intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d'imposta».
I versamenti mancanti saranno quindi esenti da sanzioni e interessi purché effettuati "tempestivamente" rispetto alla pubblicazione della stessa Risoluzione.