HOME

/

FISCO

/

IMU 2024

/

IMU 2024: L'ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO

IMU 2024: l'acconto entro il 17 giugno

Acconto IMU 2024: soggetti obbligati, termini e modalità di pagamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.

Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.

Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

IMU 2024: i presupposti

Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

  • proprietari;

oppure in alternativa dai:

  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
  • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

  • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
  • aliquota prevista.

Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

IMU 2024: le aliquote

Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

  • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
  • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
  • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

IMU 2024: come si paga

L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

  • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
  • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
  • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento è effettuato con:

  • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
  • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
  • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

Tag: IVIE - IVAFE IVIE - IVAFE IMU 2024 IMU 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IMU 2024 · 14/11/2024 Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

Saldo IMU 2024 da versare entro il 16 dicembre: come si calcola e le novità per il 2025 relative alle variazioni IMU da parte dei Comuni

Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

Saldo IMU 2024 da versare entro il 16 dicembre: come si calcola e le novità per il 2025 relative alle variazioni IMU da parte dei Comuni

Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni

La piattaforma preposta per comunicare le diversificazioni di aliquote IMU da parte dei comuni attiva dal 31 ottobre

Testo Unico Sanzioni: cosa contiene

Il Governo ha approvato in via definitiva Dlgs sulle sanzioni tributarie, amministrative, penali: riepilogo degli intenti e dei principali contenuti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.