E' stata pubblicata il 31 maggio la consueta circolare INAIL in cui si comunica , dopo la rivalutazione ISTAT, gli importi minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti da valere per l’anno 2021
Circolare INAIL N.16 del 31 .5.2021 Qui il link a tutti gli allegati
Dato che la variazione Istat è stata pari a 0,3 in negativo gli importi rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2020. In sintesi:
il limite minimo di retribuzione giornaliera 2021 non varia rispetto alla misura stabilita per l’anno 2020euro 48,98, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021 di euro 515,58 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 1
Si ricorda che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 48,98 ma sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni degli operai agricoli il cui limite minimo giornaliero è aggiornato solo in base all’indice Istat
Fa eccezione il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli , fissato a 43,57 euro.
Fanno eccezione inoltre:
- Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.). La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera
- Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, la cui base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro
- Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, per le quali contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, iLa misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato.
Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita fissata dal 1 luglio 2020 in
- Giornaliera 55,45 euro
- Mensile 1.386,35 euro
sono in particolare:
- detenuti e internati; ·
- allievi dei corsi di istruzione professionale; ·
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità48;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento49;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
dal 1° luglio 2020 Euro la loro retribuzione convenzionale e la seguente:
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare dal 1° luglio 2020 Euro la retribuzione convenzionale è
- giornaliera 55,68
- mensile 1.392,04.