Fine delle proroghe e rinnovi in deroga per emergenza "COVID" per i contratti a termine . E' la conseguenza della nuova norma del Decreto Sostegni bis (n. 73 2021) che non rinnova la cassa integrazione emergenziale per le aziende che utilizzano la CIGO (per l'industria e l'edilizia) ma istituisce una sorta di nuova Cassa straordinaria. La novità non è scritta nero su bianco nel decreto ma emerge da quello che non c'è, come fa notare oggi il Sole 24 Ore.
(Qui il testo e la sintesi delle novità del Sostegni bis)
La novità non è di poco conto per le aziende ma anche per i lavoratori che dal 1 luglio possono essere licenziati, data la fine del blocco.
Vediamo piu in dettaglio.
La Cassa integrazione con causale Covid 19 istituita dal decreto Cura Italia del 17.3.2020 e prorogata dai successivi decreti emergenziali , era la condizione per l'utilizzo in deroga dei Contratti a termine oltre il numero fissato dal Decreto Dignità e inserito con gli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), nella disciplina sul contratto a tempo determinato. La deroga ai limiti ordinari era giustificata dall'emergenza epidemiologica in corso, come dichiarato espressamente dall'articolo di legge .
Ora, con il Dl 73/2021 in tema di cassa integrazione sono previsti all'articolo 40 , a partire dal 1 luglio 2021:
- un trattamento di integrazione salariale straordinaria (una sorta di contratto di solidarietà) solo per aziende che nel primo semestre dell’anno 2021 dimostrino un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.
- la ripresa della cassa ordinaria e straordinaria del dlgs 148 2015 senza contributo addizionale ma con contestuale divieto di licenziamento fino a fine anno, nei periodi di utilizzo.
Leggi in merito "Cassa integrazione e licenziamenti le novità del Sostegni bis"
In nessuno dei due commi che descrivono i nuovi strumenti viene menzionata una deroga alla normativa ordinaria che prevede all’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015 il divieto di utilizzo «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato». Lo stesso vale per i contratti di somministrazione che erano invece oggetto di deroga, come i contratti a termine aziendali, nella normativa di emergenza legata al COVID 19
Non è chiaro se si tratti di una scelta consapevole del nuovo Governo o di una svista nella compilazione della norma. Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore sul tema da parte del Ministero.