Dal 1° giugno alle ore 14:00 e non oltre il 2 novembre 2021, le società che hanno deliberato e integralmente versato aumenti di capitale non inferiori a 250mila euro (come disposto dall’art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio) potranno trasmettere le istanze l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale.
Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 (Scarica il Modello e istruzioni)
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un intermediario,
utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse di cui all’art. 1 del decreto. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica alla società il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, il cui codice tributo non è stato ancora istituito,:
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020
- ed entro il 30 novembre 2021
Ricordiamo che l’art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio, ha riconosciuto alle società che soddisfano le condizioni stabilite dal comma 2 dello stesso articolo, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato. La percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati edeseguiti nel primo semestre del 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 20 dell’art. 26.
Il credito d'imposta rientra tra gli aiuti di Stato, pertanto si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per approfondire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei suddetti crediti d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dell’art. 26, si rimanda al Decreto del MEF del 10.08.2020.