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DETRAIBILITÀ IRPEF PAGAMENTI DA CONTI CORRENTI COINTESTATI

Detraibilità IRPEF pagamenti da conti correnti cointestati

Dichiarazioni dei redditi: ok alla detraibilità IRPEF dei pagamenti effettuati da conti corrente cointestati nella risposta della Commissione Finanze

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Il 21 aprile 2021 la Commissione Finanze tramite la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti correnti cointestati. In particolare è stato chiesto di chiarire se la contitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi in ordine alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole nella propria dichiarazione dei redditi. 

Detraibilità delle spese sostenute da conti condivisi: la sentenza 2020 della CTP di Perugia

La problematica era partita da una recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Perugia (n.104 emessa il 4.12.2020 e depositata il 26.02.2021) nella quale è stata affrontata la questione relativa alla detraibilità IRPEF dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato. Nello specifico, 

  1. versamento effettuato da uno dei due intestatari, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell’agevolazione fiscale per intero
  2. L’Amministrazione finanziaria riconosce soltanto il 50% di quanto dichiarato essendo il prelievo stato effettuato da un conto cointestato, procedendo all’invio della cartella di pagamento per il recupero parziale della somma. 

Detraibilità al 100% per le spese effettuate da conti cointestati: i chiarimenti del MEF

Nella risposta il MEF ha chiarito che, secondo i principi generali dell’ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/ detrazione spetta a condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

In pratica, come chiarito dalla Sottosegretaria, il MEF conferma che "tracciabilità del pagamento, accompagnata alla riconducibilità al contribuente, permette di beneficiare per intero delle deduzioni spettanti nonostante la cointestazione del conto corrente con il coniuge o con altri soggetti terzi."

Inoltre è stato precisato che il contribuente può: 

  • utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla contestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito; 
  • utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell’istante che riferisce di aver « rimborsato in contanti la spesa sostenuta » al figlio.

A sostegno dell'interpretazione del MEF ci sono due recenti risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 431 del 2 ottobre 2020 e la n. 484 del 19 ottobre 2020.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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