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LAVORATORI SPETTACOLO: RIVOLUZIONE NELLE TUTELE CON IL SOSTEGNI BIS

5 minuti, Redazione , 28/05/2021

Lavoratori spettacolo: rivoluzione nelle tutele con il Sostegni bis

Malattia, maternità, indennità di disoccupazione, agevolazioni previdenziali: molte le novità del DL Sostegni bis per i lavoratori dello spettacolo, oltre ai bonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto Sostegni bis n. 73 2021 (Qui il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale) introduce una serie importante di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore dello spettacolo (iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie vigenti. Si tratta in particolare  di indennità di malattia  e  maternità piu facili, assicurazione INAIL, nuova indennità di disoccupazione, agevolazioni per accedere alla pensione,  fino a una prossima riorganizzazione e ampliamento della platea dei lavoratori che potranno accedere al Fondo.

Le misure riguardano   dei lavoratori  sia subordinati che autonomi che svolgono attività legate alla produzione di spettacoli e non solo, con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo di seguito meglio  i vari capitoli previsti. 

Sulle indennità di sostegno al reddito leggi Nuovi bonus lavoratori stagionali turismo e spettacolo

Lavoratori dello spettacolo: indennità di malattia

Viene modificato il requisito di contribuzione giornaliera versata dal 1 gennaio dell’anno precedente alla data dell’evento di malattia, necessario per accedere all’indennità,  portandolo   da 100 contributi giornalieri a 40 . L’adeguamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021).

Inoltre  l’importo massimo della retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per le indennità economiche di malattia e maternità viene portato a 100 euro. 

Assicurazione INAIL per tutti i lavoratori dello spettacolo 

Il comma 4 dell'art 66 dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso INAIL

Viene introdotto anche per le fondazioni lirico-sinfoniche   l’obbligo assicurativo per il personale orchestrale.   Il premio sarà definito da un  decreto ministeriale 

Maternità e paternità

Il comma 6 mira a rendere effettiva la tutela e il sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo,  oggi di difficile accesso perche i requisiti previsti non tengono conto delle specificità del settore. Viene stabilito quindi che:

  • le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico  sia per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo 
  •  ai fini del calcolo dell’indennità la retribuzione media globale giornaliera corrisponde al risultato del rapporto tra importo       percepito per  attività lavorative nello spettacolo,  nei      dodici mesi antecedenti l’insorgenza dell’evento  e  numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti  nello stesso periodo.

Disoccupazione: Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS

Il comma 7 istituisce dal 1° gennaio 2022, una "indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo  per la disoccupazione involontaria",  in sigla ALAS,  erogata dall’INPS che sarà finanziata con una aliquota aggiuntiva del 2% .  Per l’accesso sono previsti i seguenti requisiti: 

  1. essere in stato di non occupazione;
  2. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  3. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza
  4. aver maturato, dal primo gennaio dell'anno  precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  5. avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a  35.000 euro.

 La domanda andrà presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. L’importo della ALAS corrisponderà al: 

  • 75%  del reddito medio mensile nel caso in cui questo  sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro, annualmente rivalutato 
  • 75 %   incrementato da l 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo,  se il reddito medio mensile è  superiore. 

 Non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021 e verrà  corrisposta mensilmente per un massimo  di 6 mesi.

Agevolazioni per la pensione dei lavoratori dello spettacolo 

Ai fini della pensione si alleggeriscono i requisiti di accesso con una serie di agevolazione tra cui:

Viene diminuito da 120 a 90 il requisito  di contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità necessaria per l’accesso alla pensione, in quanto  sproporzionato rispetto ai livelli occupazionali del settore verificati dall’INPS

Saranno inoltre accreditati d'ufficio 90 contributi giornalieri ai lavoratori che:

  • operano   direttamente nella produzione e realizzazione di spettacoli 
  • non raggiungono il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto 
  • abbiano retribuzione,  derivante dall’esercizio delle attività del settore,   superiore di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale previsto per l’AGO. 

l datori di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione  corrisposta e dei contributi versati. In caso di inadempienza sono previsti:

  • sanzione amministrativa  e 
  • divieto di accesso  nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni o agevolazioni anche tributarie.

Inoltre l’articolo prevede per agevolare la ricongiunzione con i contributi in altre gestioni  che i contributi possono riferisri  non  solo ad effettive prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni svolte per almeno due terzi nel predetto settore.  Questa disposizione si applica dal 1.luglio 2021.

Adeguamento categorie professionali nello spettacolo e nello sport 

Il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia, il Ministro per i Beni culturali e il Ministro per lo sport ,  potranno integrare con apposito decreto,  la platea delle figure professionali soggette  all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) ,  per adeguarla   all'evoluzione delle tecnologie e del mercato del lavoro.

 Potrà  inoltre essere prevista una riorganizzazione dei tre gruppi di lavoratori prevista del Decreto 708/1947.

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