Gli enti locali sono tenuti alla verifica delle risorse straordinarie ricevute e utilizzate nel 2020 in ragione dell’emergenza epidemiologica, attraverso il modello di certificazione pubblicato a novembre 2020 e integrato con il Decreto MEF n. 59033 del 1° aprile 2021 che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (e i relativi allegati).
I beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sono tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, alla trasmissione della certificazione firmata digitalmente:
- dal rappresentante legale,
- dal responsabile del servizio finanziario
- e dall'organo di revisione economico-finanziaria,
pena la rilevante sanzione, di seguito dettagliata, di cui al comma 830 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
Come fare per inviare la certificazione covid 19 degli enti locali
Sull’applicativo web Pareggio di Bilancio, in funzione dallo scorso 7 aprile 2021, sono stati attivati i modelli della certificazione concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020.
SCARICA QUI IL MODELLO per simulazione.
Il modello di certificazione va inviato entro il 31 maggio 2021 ed è stato integrato con il decreto MEF n. 59033 del 1° aprile 2021 al quale sono allegate anche le istruzioni per la compilazione.
Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto, sulla compilazione o l'invio della certificazione, il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
- per i quesiti di natura tecnica ed informatica.
Sono inoltre disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio / Certificazione Covid 19 apposite FAQ aggiornate alla data dell' 8 aprile 2021
Le sanzioni per mancato invio della certificazione covid 19 degli enti locali
La legge di bilancio per il 2021 al comma 830 ha ulteriormente inasprito la sanzione prevista in caso di mancata puntualità della trasmissione:
- la trasmissione effettuato entro il 30 giugno comporta la decurtazione dell'80% delle risorse assegnate nel 2020 con il "Fondone",
- la trasmissione effettuata tra il 1 luglio e il 31 luglio 2021 comporta la decurtazione del 90% delle risorse assegnate
- il ritardo ulteriore quindi l'invio successivo al 31 luglio 2021 comporta la decurtazione del 100% quindi la restituzione totale delle risorse
Come specificato sul sito internet dell'IFEL fondazione ANCI, è bene sottolineare che in caso di mancata approvazione del rendiconto 2020, l'ente locale dovrà in ogni caso inviare la certificazione nei termini e sarà possibile, in un successivo momento, procedere alla correzione della medesima con ulteriore invio.