Naspi in misura fissa fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede l’art. 38 del DL 73 2021, cd. Sostegni Bis, (leggi qui il testo integrale), senza modifiche nella conversione in legge 106 2021
La circolare di istruzioni INPS n. 122 del 6 agosto 2021 ricorda innanzitutto che per la norma istitutiva l' indennità NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto invece che :
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
In sintesi quindi :
- le prestazioni già in pagamento restano confermate nell’importo alla data del 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
- non verrà applicata la norma sulla riduzione progressiva dell’importo che ordinariamente scatta a partire dal 4° mese di percezione da parte del lavoratore):
- alle prestazioni già in pagamento alla data del 1 giugno 2021 che
- alle nuove prestazioni decorrenti dal 1.6.2021 al 30.9.2021.
La sospensione della riduzione si applica anche nei casi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata , sempre per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021
L'istituto precisa che per l’applicazione della sospensione non va presentata alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio
ATTENZIONE : A partire dal 1 Ottobre riprende ad applicarsi la norma ordinaria per cui le prestazioni dal mese di gennaio (4 mese di percezione ) saranno ridotte e l'importo sara determinato applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al tre per cento) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Su questo viene fornito l'esempio seguente :
Su un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza riduzione , l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 scontera la riduzione del 3% per 3 volte (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) e su tale importo ancora una riduzione per la mensilità di gennaio 2022.
Per questa misura sono stanziati circa 327 milioni di euro per il 2021.
Si ricorda inoltre che la conversione in legge del Decreto Sostegni 1 (Legge 69 2021) ha confermato che sulle indennità NASpI concesse fino al 31 dicembre 2021 il requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione non trova applicazione.
In proposito è intervenuto per chiarimenti INPS che ha specificato nella circolare 65 del 19 aprile che le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data di pubblicazione della circolare INPS, saranno riesaminate d'ufficio, tenendo conto della novità normativa.