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REGIME FORFETTARIO: UN CASO DI APPLICAZIONE DELLA CAUSA OSTATIVA

Regime forfettario: un caso di applicazione della causa ostativa

Nel caso di dimissioni va computato anche il preavviso ai fini temporali e della soglia dei 30.000 euro indicati nella norma di riferimento.

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Il contribuente istante ha rassegnato le dimissioni volontarie nel 2020 ed ha proseguito il rapporto di lavoro per il periodo di preavviso fino al 2021

Egli presume di aver percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e intende richiedere l'attribuzione della partita IVA per esercitare un'attività di lavoro autonomo nell'anno 2021

Chiede chiarimenti in merito all'ambito applicativo della causa ostativa all'accesso al regime forfetario prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro.

In particolare l'istante chiede di sapere se può accedere al regime forfetario nel 2021.

L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 368 del 24 maggio chiarisce che con riferimento a quanto descritto dall'istante assume rilievo quanto disposto dalla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfettario «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»

In merito valgono i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 che al paragrafo 2.3, ha specificato che «ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario». 

Nel caso in esame, nonostante, come sostenuto dall'istante, le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, che acquisisce efficacia nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo, la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso. 

Come chiarito dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l'orientamento applicativo n. AGF073, «sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell'ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro». 

Alla luce di ciò l'agenzia ritiene che all'istante sia precluso l'accesso al regime forfetario nel 2021, in applicazione della citata lettera d-ter), in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale afferma di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro avendo dovuto lavorare anche per i mesi di preavviso.

Dalle informazioni fornite nell'nterpello l'istante contando anche il preavviso ha lavorato come dipendente anche nel 2021 anno in cui ha poi intenzione di aprire la PIVA.

Pertanto, l'agenzia chiarisce che egli potrà applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022, nel presupposto del rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.

Allegato

Risposta a interpello del 24.05.2021 n. 368

Tag: REGIMI CONTABILI REGIMI CONTABILI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI

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