Cassa CIGO straordinaria per 26 settimane nel 2021 senza addizionali per chi ha avuto cali di fatturato del 50%; blocco licenziamenti per la Cigo ordinaria dal 1 luglio e riconfermato anche in relazione all'utilizzo degli ammortizzatori COVID:
- fino al 30 giugno per le imprese che ulizzano CIG e
- fino al 31 ottobre per chi utilizza FIS e CIG in deroga.
Queste in sintesi le novità del nuovo decreto Sostegni Bis per gli ammortizzatori sociali utilizzabili da qui a fine anno
Il decreto è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (dl 73/2021) con le modifiche sulla contestatissima norma sul blocco dei licenziamenti collegato all'utilizzo della Cassa integrazione COVID (Qui il testo del decreto-legge)
Di seguito facciamo il punto delle nuove disposizioni in maniera piu dettagliata.
Cassa integrazione COVID straordinaria 2021
All'art 40 il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro privati che:
- interrompono o riducono l'attività a motivo del COVID, e
- che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019,
possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto: 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.
In particolare si prevede che:
- la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.Per ciascuno, la percentuale non può superare il 90 per cento nel periodo per il quale l’accordo è stipulato.
- Il trattamento speciale di integrazione salariale, è fissato al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti ddalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.
- Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Viene specificato che:
- il trattamento retributivo va determinato inizialmente senza tener conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti l'accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti aziendali.
- Gli accordi collettivi devono specificare anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare l'orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS monitorerà le domande respingendo quelle che dovessero comportare il superamento della soglia preventivata.
Cassa integrazione ordinaria dal 1 luglio 2021
Il decreto Sostegni bis introduce inoltre una agevolazione per l'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria con causali NON COVID dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 ovvero l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'art 5 dlgs 148/2025.
A fronte di questo beneficio le azende utilizzatrici saranno soggette al blocco dei licenziamenti come introdotto dal dl 18 2020 (licenziamenti economici individuali e collettivi e blocco delle procedure avviate prima del 23.2.2020) limitatamente al periodo del trattamento di integrazione utilizzato.
Restano sempre escluse dal blocco le ipotesi di licenziamento e riassunzione del personale in seguito a cambio di appalto nonche i licenziamenti per cessazione dell'attività o fallimento.
Cassa integrazione straordinaria per cessazione
All'art. 45 il decreto prevede la proroga eccezionale di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell'attività . L'agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021
E' necessario pero un ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata
Anche a questo fine iL Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.
Blocco licenziamenti per Cassa COVID
Resta in vigore comunque la norma del Sostegni 1 che prevede siano soggette al divieto di licenziamento economico sia individuale che collettivo:
- fino al 30 giugno 2021 le aziende che utilizzano cassa integrazione ordinaria (industria ed edilizia) con causale COVID
- fino al 31 ottobre 2021. le aziende che utilizzano Fondi di solidarietà e cassa in deroga (artigianato, agenzie di somministrazione) con causale COVID.