La riforma del Terzo Settore ha introdotto la definizione di sistema di amministrazione e controllo interno per l’Ente non commerciale, come elemento di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholders coinvolti, nonchè strumento sostanziale per la buona riuscita della riforma stessa. In più, individuando specificamente i parametri per i quali la nomina dell’organo di controllo diviene obbligatoria, ai sensi degli artt. 30 e 31, CTS, ha delineato nella prassi il modus operandi più adeguato per lo svolgimento di una razionale ed efficace funzione di controllo e per la stesura della relazione annuale.
A riguardo, il documento del CNDCEC di dicembre 2020, ha uniformato le norme di comportamento dell’organo di controllo traslando ed adattando alla realtà specifica dell’ETS i principi professionali consolidati nelle società non quotate.
Sebbene lo stesso CTS, in più punti, espressamente fa dei rinvii a funzioni, strumenti e competenze propri delle società, bisogna precisare che la funzione di “controllore” negli ETS non sia importabile «tout court» dal mondo dell'impresa.
In particolare, date la peculiarità dell’Ente il controllo deve integrare anche il “monitoraggio”.
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Il bilancio è lo strumento che dà atto degli esiti del monitoraggio dei risultati sociali, nonché del controllo sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, di attività diverse e della raccolta di fondi.
Il controllo degli enti non commerciali è di tipo generico, in quanto non evoca la previsione di un controllo contabile da effettuarsi secondo le norme professionali di cui ai principi di revisione ISA Italia. Si può dire, che si configura un controllo “qualificato” che dovrà comprendere:
- la funzione di vigilanza, modulata sulla complessità e sulle caratteristiche dimensionali, organizzative e di settore proprie dell’Ente controllato, attraverso l’analisi dei flussi informativi;
- la funzione di monitoraggio, che comprende l’analisi dei rischi;
- controllo di legittimità di rispetto delle procedure e/o prassi operative.
Sorge il dubbio se questo tipo di controllo in talune fattispecie, come quello delle Fondazioni Onlus, si possa concretizzare anche in un’ attività di revisione legale ai sensi del D. Lgs 39/2010. A tale proposito, lo stesso MEF nella nota n. 33802/U del 28 febbraio 2017, con riferimento alla revisione negli enti associativi con personalità giuridica, evidenzia che “tale tipologia di controllo non coincide necessariamente con la revisione legale”. Anzi, gli incarichi di controllo, si legge nella nota, sono fatti coincidere con incarichi di revisione legale nel caso in cui sia ravveduta “…una evidente volontà dell’organo competente di conferire un incarico di revisione legale”. Di recente, il CNDCEC con il Punto d’Ordine n. 110/2020, del 18 gennaio 2021, nell’esprimere un parere in merito alle regole ed alle norme di comportamento a cui deve attenersi il revisore dei conti di una residenza sanitaria assistenziale, ha chiarito che la volontà di affidare un incarico di revisione legale ex D.Lgs. n.39/2010, deve essere espressamente previsto nello Statuto. Di conseguenza, la forma di controllo di cui all’art. 30 CTS deve intendersi in senso generico, come per qualsiasi ente no profit, seppur si tratti di un controllo qualificato. Ne deriva che, la fondazione ONLUS che opti per l’iscrizione nel RUNTS, avrà l’obbligo di nominare un organo di controllo ex art. 30 , CTS, e può includere nel proprio Statuto l’obbligo o la facoltà della revisione legale dell’Ente.
Per un ulteriore approfondimento sulla tematica ti invitiamo a leggere questo articolo: Le specificità del controllo e la revisione legale dell’ente non commerciale: il caso di una RSA.