Vediamo le novità previste per il superbonus 110% nell’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni, iter che si concluderà il 30 luglio prossimo.
Nella seduta del 23 luglio 2021, con 350 voti a favore e 44 contrari, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del DL del 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni), recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Ecco:
- il testo del Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (C. 3146-AR), approvato dalla Camera il 23 luglio 2021.
L’articolo 33 rubricato Semplificazioni superbonus riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche:
- per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici
- si estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che:
- i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
- inoltre, si semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).
Superbonus e barriere architettoniche
L’articolo 33 comma 1, lettere a), riconosce l’agevolazione fiscale anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto:
- ascensori e montacarichi
- anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici (c.d. Sismabonus)
Nello specifico la norma stabilisce che la detrazione al 110 per cento si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici sopra richiamati e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.
Superbonus e organizzazioni non lucrative
Si estende la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come ad esempio: caserme, ospedali, case di cura e conventi) e si determina il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari.
La norma stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare per:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
- e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
- e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1 giugno 2021) della disposizione in esame.
Superbonus 110% e CILA
Si semplifica la disciplina per avvalersi della detrazione stabilendo che:
- attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
- del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967)
- non essendo più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile.
Si sostituisce interamente il comma 13-ter dell’articolo 119 che prevedeva che al fine della presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Il nuovo articolo 13-ter stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.
Nella CILA sono attestati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Per tali interventi, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) opera esclusivamente nei casi di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967),
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14)
Superbonus 110% e cappotto termico
Dopo l'art 33 è inserito il 33 bis che reca altre modifiche all'art 119 e in particolare:
a) al comma 3 è aggiunto, il seguente periodo: “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”;
Viene praticamente risolto il problema delle distanze nelle costruzioni previste dall'art. 873 del codice civile che recita quanto segue:
"Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore".
Ciò vuol dire che si consentirà di non conteggiare il maggiore spessore derivante dal cappotto termico per il rispetto delle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile a condizione che l'intervento rientri in una delle due agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del TUIR e di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020.
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