Il decreto Sostegni bis, (vedi qui il testo integrale ) in vigore dal 26.5.2021, attualmente corso di conversione in legge, prevede un ulteriore finanziamento per complessivi 8,5 milioni di euro destinato a garantire il reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private che presentino disabilità. Si tratta di una indennità di 600 euro mensili per 3 mensilità, analogo a quello garantito dall'INPS a autonomi e dipendenti precari grazie al DL 18-2020 e al Decreto Liquidità
Viene così sanata una disparità di trattamento nei confronti dei liberi professionisti , percettori di prestazioni previdenziali per l'invalidita da parte delle proprie casse, finora esclusi.
Il reddito di ultima istanza (decreto legge “Cura Italia” 18/2020 art. 44, decreto28/3/2020) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti era stato riconosciuto agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali . La norma precisava che il bonus spetta anche se il lavoratore autonomo/libero professionista percepisce un assegno di invalidità civile erogato dall’INPS, mentre era negato al lavoratore autonomo/libero professionista che percepiva un assegno ordinario di invalidità, dalla propria cassa di previdenza professionalle.
Le Casse e le associazioni del settore AIL, FAVO, FAND UNIAMO e FISH avevano fatto presente la criticità, sostenendo che l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale ben diversa rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia in quanto intende sostenere il professionista per la diminuita capacità lavorativa ed i costi sostenuti a causa di patologie invalidanti. Il Decreto sostegni bis ha quindi precisato che anche gli assegni di invalidità concessi dalle casse, purche finanziati da contributi versati dagli iscritti, sono cumulabili con il bonus
Reddito di ultima istanza professionisti con assegni per disabilità: requisiti
Il decreto attuativo adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 28 marzo 2020 ha precisato che per l'accesso sono necessari:
- reddito complessivo , nell'anno di imposta 2018, non superiore a 35.000 euro , per attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; oppure
- reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro con una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o con la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, termine esteso al 30 aprile 2020 e al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio 2020.
Il decreto del 29 maggio 2021 ha precisato che per gli scritti nel corso degli anni 2019 e 2020, l'indennità è riconosciuta ai soggetti che hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi.
Da segnalare inoltre che il reddito complessivo comprende anche canoni di locazione
modalità per le domande
Le modalità per le richieste sono definite in autonomia da ogni Cassa previdenziale ordinistica
Per ottenere il bonus i professionisti con disabilità in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda entro il 31 luglio con le modalità previste da ciascuna cassa professionale (come previsto dal decreto 28.3.2020)
Da segnalare che alcuni enti hanno previsto anche indennità aggiuntive all'importo finanziato dallo Stato e che tali indennità sono ugualmente esenti IRPEF.
Gli enti di previdenza dovranno provvedere al monitoraggio delle domande per garantire il rispetto del limite di spesa.