La pandemia da covid 19 ha reso necessario intervenire sugli ISA indicatori sintetici di affidabilità prevedendo:
- ulteriori cause di esclusione per l'anno d'imposta 2020
- nonché la previsione di correttivi.
Nello specifico, ricordiamo che il decreto di approvazione delle modifiche agli ISA Pubblicato in GU n 33 del 9 febbraio 2021 ha previsto che sono interessati dalle cause di esclusione i contribuenti:
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nell’anno fiscale 2020, rispetto al periodo precedente (il 2019);
- che hanno iniziato l’attività ai fini IVA (le istruzioni espressamente dicono “aperto la partita IVA”) da giorno 1 gennaio 2019;
- che esercitano, come attività prevalente, una delle attività economiche indicate, in base ai codici ATECO, dalle stesse istruzioni in Tabella 2 – elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020.
A questo provvedimento si aggiunge il DM del 30 aprile 2021 pubblicato in GU del 17 maggio 2021 che indica altri codici ateco tra quelli che beneficiano della esclusione dagli ISA per l'anno d'imposta 2020.
A titolo di esempio si riportano alcuni dei codici ateco interessati:
- 55.10.00 Alberghi
- 49.32.100 Trasporto con taxi
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 Attività dei tour operator
Per l'elenco completo dei codici ateco aggiunti dal nuovo provvedimento scarica l'Allegato 12 al DM 30 aprile 2021
Si specifica che l'art 9 del DM 30 aprile 2021 prevede che:
- gli indici sintetici di affidabilità ISA non si applicano ai soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività indicate dai codici ateco riportate nell'allegato 12
- le modalità seguite per individuare le ulteriori cause di esclusione è riportata nell'allegato 13
- i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sono tenuti alla comunicazione dati economici, contabili e strutturali (comma 4 art 9-bis DLn 50/2017)
Sugli ISA leggi anche:
Le cause di esclusione ISA 2021
ISA 2021: le nuove cause di esclusione “Covid” pubblicate con decreto in GU