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SMART WORKING E DISTACCO ALL'ESTERO: NO ALLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

5 minuti, Redazione , 19/05/2021

Smart working e distacco all'estero: no alle retribuzioni convenzionali

L'emergenza COVID non comporta modifiche interpretative della normativa sull'utilizzo delle retribuzioni convenzionali per il lavoro estero, dice l'Agenzia. Interpello n. 345 2021

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In tema di smart working forzatamente effettuato in Italia, causa  COVID, invece che all'estero dal dipendente distaccato,  arrivano chiarimenti di grande interesse e purtroppo piuttosto restrittivi da parte dell'Agenzia nell'interpello 345 del 14 maggio 2021.

Il caso: Smart working in Italia del lavoratore distaccato all'estero 

 Una società multinazionale che ha utilizzato in larghissima misura  nel 2020 il lavoro agile da remoto per i molti dipendenti  sia in Italia che all'estero,  presentava il caso in particolare di un dipendente residente in italia ma con contratto di distacco presso una societa consociata  francese.

 A causa dell'emergenza COVID e delle restrizioni imposte sia in Francia che in Italia alla mobilità dei lavoratori  , il dipendente non aveva potuto recarsi nella sua sede di lavoro a Parigi fin  dal febbraio 2020 ed ha svolto l'attività lavorativa  dalla propria abitazione italiana fino ad Ottobre 2020, ma  sempre e solo con le stesse mansioni e modalità utilizzate in precedenza.

Viene sottolineato  in particolare che: " Non vi sono state, infatti, tra la società istante ed il dipendente rientrato in Italia, interruzioni o variazioni contrattuali relativamente alla tipologia di mansioni, alla legal entity beneficiaria delle prestazioni di lavoro, alle linee di riporto del lavoratore stesso e al destino del costo del lavoro. In altre parole, il distacco del lavoratore in Francia, da un punto di vista contrattuale e di fatto, non ha subito modifiche né sotto il profilo individuale, né sotto il profilo dell’accordo intercompany, rimanendo il costo addebitato alla società distaccataria francese".

La società chiedeva quindi se sia possibile  considerare le retribuzioni convenzionali per il lavoro all'estero comunque applicabili al dipendente  sino a tutto il mese di ottobre 2020 (incluso). Infatti  considerando il periodo svolto in Italia in remote working, quale periodo utile ai fini del computo dei giorni di attività svolta all’estero, resta soddisfatto  in via interpretativa il requisito minimo di soggiorno (183 giorni) nel 2020 anche  se il dipendente non si è recato in  Francia nei mesi di novembre e dicembre per motivi di sicurezza sul lavoro. 

 In questo modo si realizzerebbero  tutte le condizioni previste per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir) 

Viene  anche ricordato che " l’impatto fiscale delle restrizioni legate al Covid-19, sia in termini di fiscalità individuale che di fiscalità societaria, è stato inoltre oggetto di interventi dell’OCSE, della Commissione Europea per quanto concerne gli aspetti previdenziali. A tal riguardo, si evidenzia che l’OCSE ha emanato, in data 3 aprile 2020, delle raccomandazioni agli Stati in materia di interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, alla luce delle distorsioni che il Covid-19 avrebbe potuto comportare. In particolare, l’Organismo internazionale citato ha suggerito ai Paesi aderenti di  non dare rilevanza alle deviazioni dettate dall’emergenza e dai vincoli alla mobilità imposti dai Governi.  E' stato in questo senso stipulato anche un accordo il 23.7.2020 fra  Italia e Francia di recepimento  che ha inteso" agevolare la posizione dei molti lavoratori che si  spostano tra Italia e Francia e che si son trovati e si troveranno impossibilitati o sconsigliati dal farlo per via dell’emergenza sanitaria".

L'Agenzia pero non concorda con le conclusioni della società e  in sostanza ribadisce  la normativa ordinaria per la quale  se  la prestazione lavorativa non viene svolta all'estero viene meno il requisito principale per l'utilizzo delle retribuzioni convenzionali (vedi paragrafo successivo)

Riguardo alle raccomandazioni dell'OCSE e all'accordo Italia Francia del luglio 2020 l'Agenzia  ritiene  che si tratti di "Interpretazioni di canoni di diritto internazionale"  che non hanno  effetto sull'interpretazione  della  normativa interna.

Si ricorda a margine  quanto affermato dal Governo in una risposta data da una interrrogazione parlamentare a dicembre 2020 riguardo l'applicazione delle raccomandazioni OCSE . In quell'occasione si  era dichiarato che "gli uffici dell'Amministrazione finanziaria  assicureranno la trattazione di procedure amichevoli con le autorità dei Paesi interessati, ove siano rilevati casi di difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle doppie imposizioni, in considerazione  dell'emergenza sanitaria ancora in corso". 

La normativa sulle retribuzioni convenzionali per il lavoro all'estero 

Il citato comma 8-bis prevede, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del medesimo articolo 51 del Tuir, che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 

 tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. 

Il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir,  e comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto  senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore. 

La disciplina  trova applicazione a condizione che: 

  1.  l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; 
  2. ’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero; 9 
  3.  il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
  4.  Oltre ai requisiti sopra richiamati, è comunque necessario che il lavoratore operante all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale

In merito viene ricordata anche la circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E.

Trovi qui il decreto 2021 sulle retribuzioni convenzionali -

Leggi anche " Lavoro estero  e residenza fiscale il COVID cambia le regole?"

Sullo smart working leggi anche Smart working le regole in vigore e le novità 2021. E' disponibile anche l'ebook "Smart working le  nuove regole"

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Allegato

Risposta a interpello del 17.05.2021 n. 345
Fonte immagine: Foto di Daria Obymaha da Pixabay

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