Con Circolare n 5/E del 14 maggio 2021 le Entrate rispondono a quesiti posti dai contribuenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni.
In particolare, il secondo quesito viene posto per comprendere se in presenza dei requisiti previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del decreto sostegni, spetti il contributo per l'attività dei promotori finanziari riconducibile al codice ATECO 66.19.21.
Il dubbio nasce dal fatto che tali soggetti sono esclusi dai finanziamenti a tassi agevolati di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità), in quanto soggetti che esercitano attività come intermediari finanziari e assicurativi.
L'Agenzia nel rispondere chiarisce che i soggetti che operano come promotori finanziari non risultano riconducibili ad alcuna delle categoria escluse dalla norma di riferimento. Pertanto il contributo spetta ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Si specifica infatti che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sostegni tra i soggetti che sono, in ogni caso, esclusi dalla fruizione del «CFP COVID-19 decreto sostegni ci sono le imprese di cui all’articolo 162-bis del Tuir.
Tale articolo dispone che «Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130».
Pertanto i promotori finanziari sono ammessi al contributo a fondo perduto al ricorrere delle altre condizioni.