HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

/

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE AI PROMOTORI FINANZIARI CON CODICE ATECO 66.19.21

Contributo a fondo perduto anche ai promotori finanziari con codice ateco 66.19.21

Le Entrate forniscono chiarimenti sui beneficiari del fondo perduto previsto dal DL Sostegni. I promotori finanziari NON sono esclusi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Circolare n 5/E del 14 maggio 2021 le Entrate rispondono a quesiti posti dai contribuenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni.

In particolare, il secondo quesito viene posto per comprendere se in presenza dei requisiti previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del decreto sostegni, spetti il contributo per l'attività dei promotori finanziari riconducibile al codice ATECO 66.19.21.

Il dubbio nasce dal fatto che tali soggetti sono esclusi dai finanziamenti a tassi agevolati di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità), in quanto soggetti che esercitano attività come intermediari finanziari e assicurativi.

L'Agenzia nel rispondere chiarisce che i soggetti che operano come promotori finanziari non risultano riconducibili ad alcuna delle categoria escluse dalla norma di riferimento. Pertanto il contributo spetta ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

Si specifica infatti che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sostegni  tra i soggetti che sono, in ogni caso, esclusi dalla fruizione del «CFP COVID-19 decreto sostegni  ci sono le imprese di cui all’articolo 162-bis del Tuir

Tale articolo dispone che «Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: 

a) intermediari finanziari: 

1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 

2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); 

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130».

Pertanto i promotori finanziari sono ammessi al contributo a fondo perduto al ricorrere delle altre condizioni.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI · 23/09/2024 Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi quali: assistenza, trasporto, ludoterapia, reinserimento

Fondo  bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi quali: assistenza, trasporto, ludoterapia, reinserimento

Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

Istruzioni aggiornate sull'esonero contributivo per le aziende con certificazione parità di genere entro il 31.12.2023. Non serve rifare domanda per chi l'ha già presentata

Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d'ufficio

Istruzioni Uniemens sulla gestione dei fringe benefits 2022 innalzati a 3000 euro e dei 200 euro di bonus benzina. Variazioni massive d'ufficio in arrivo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.