Con la Circolare numero 5/E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili indicazioni sulle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2022, il cosiddetto decreto Sostegni, per quelle attività che hanno subito una contrazione del fatturato in seguito all’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19.
La circolare, tra le altre cose, analizza la questione dell’accesso al contributo a fondo perduto dal punto di vista dei contribuenti appartenenti al cosiddetto regime forfetario, quel regime fiscale agevolato regolato dalla Legge 190 del 2014.
A differenza della generalità dei contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, generalmente obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i contribuenti forfetari non sono tenuti al medesimo obbligo, dato che il proprio reddito è determinato con modalità forfetarie; questa situazione potrebbe fare sorgere qualche dubbio sulle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
L’Agenzia delle Entrate precisa che anche i contribuenti forfetari hanno diritto a beneficiare del contributo a fondo perduto, sempre che sia realizzata la contrazione dei ricavi richiesta dalla norma.
Riguardo alle informazioni relative ai ricavi richieste per l’accesso al contributo, l’Agenzia ricorda che le informazioni necessarie, i ricavi conseguiti negli anni 2019 e 2020, sono nella disponibilità del contribuente forfetario, dato che questo è tenuto a conservare idonea documentazione atta a dimostrare il non superamento del limite di ricavi previsto per la permanenza nel regime di vantaggio. Questi dati sono anche desumibili dalle dichiarazioni dei Redditi, in modo specifico dal quadro LM del modello Redditi dell’anno di riferimento, secondo le istruzioni analitiche dell’istanza da presentare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
L’Agenzia delle Entrate fa presente, per ulteriore precisazione, che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi, anche per i contribuenti forfetari “si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura […] e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura”, a prescindere che questa sia emessa in formato cartaceo o elettronico, modalità che per i contribuenti forfetari è una facoltà.
Per terminare, l’Agenzia delle Entrate, nel prosieguo della Circolare entra nel merito se si debba o meno considerare il contributo a fondo perduto percepito ai fini del superamento della soglia di ricavi, ad oggi fissata in euro 65.000, prescritta ai fini della permanenza nel regime forfetario. L’Agenzia risponde analiticamente, ricordando che il contributo non concorre alla formazione del reddito e che, come le precedenti disposizioni similari, il contributo in esame mantiene l’originaria finalità risarcitoria (orientata a fornire una compensazione parziale per i gravi danni economici subiti in alcuni settori economici in conseguenza della pandemia e delle conseguenti misure di contrasto) del contributo a fondo perduto previsto nel 2020 dall’articolo 25 del cosiddetto decreto Rilancio; in considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, così come le precedenti disposizioni similari, non rilevi ai fini del superamento della soglia di ricavi prescritta per i contribuenti forfetari.
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