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PISCINE: DAL 15 MAGGIO RIAPRONO LE PISCINE ALL'APERTO IN ZONA GIALLA

Piscine: dal 15 maggio riaprono le piscine all'aperto in zona gialla

Dal 15 maggio tutti in piscina. Nella zona gialla sarà possibile nuotare all'aperto secondo il calendario delle regole delle riaperture del Governo Draghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Piscine: dal 15 maggio si riparte

  • dal 15 maggio 2021, in zona gialla, riapriranno piscine solo all’aperto, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  • dal 1° giugno 2021, in zona gialla, riapriranno le palestre, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  • ricordiamo che già dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (rimane interdetto l'uso degli spogliatoi

Si riparte anche con la stagione balneare e gli stabilimenti riaprono gli obrelloni. 

In realtà per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il governo ha permesso alle regioni la libertà di organizzarsi e varie regioni hanno seguito calendari differenti:

  • la Campania ha riaperto dal 26 aprile, 
  • Lazio e Liguria hanno riaperto dal 1° maggio
  • la Puglia riapre oggi 15 maggio.
  • la Sardegna riaprirà completamente dal 17 maggio

Vediamo le regole per le spiagge 2021 fissate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile

Le regole per spiagge e stabilimenti balneari

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
  • Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento.
  • Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. ▪ Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
  • Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
  • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
  • Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
  • È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. 
  • Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Si specifica che le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e socialisono state inviate al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri Speranza e Gelmini, e sono state pubblicate sul sito www.regioni.it

Le Linee guida disciplinano le attività economiche e sociali esclusivamente nella misura in cui queste sono consentite dalle disposizioni presenti nei provvedimenti statali (decretilegge, DPCM, Ordinanze del Ministro della Salute).  Le date di riapertura dei singoli settori sono disciplinate esclusivamente dai provvedimenti statali. 

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 52/2021 e dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33/2020, sono in vigore e possono anche eventualmente essere oggetto di apposito recepimento in provvedimenti statali e/o regionali.  Pertanto, ai fini dell’applicazione delle medesime, si invita ad effettuare una verifica con la propria Regione di appartenenza, anche in ragione del contesto epidemiologico in atto.

Per approfondimenti sulle riaperture leggi: Calendario delle riaperture dal 26 aprile a luglio: il testo del Decreto 52-2021

Per approfondimenti sugli spostamenti e le certificazioni verdi leggi: Certificazioni verdi e green pass: tutto ciò che c'è da sapere

Per approfondimenti sulla zona gialla leggi: Zona gialla: dal 10 maggio Basilicata, Calabria e Puglia entrano in zona gialla

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