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IRES: POSSIBILE COMPENSARE I CREDITI IRES 2019 NELL'ANNO 2021

IRES: possibile compensare i crediti IRES 2019 nell'anno 2021

I crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020 e non compensati, possono essere compensati nel 2021 fino alla data di presentazione della dichiarazione 2021 (periodo 2020)

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Con Risposta a interpello n 336 del 12 maggio 2021 le Entrate forniscono un chiarimento in merito alla compensazione crediti ex art. 17 comma 1 DLgs n241/1997 

In particolare, si specifica che i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (1 milione di euro), possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020, dove detti crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella sezione II del quadro RX), saranno "rigenerati" e conseguentemente sottoposti al visto di conformità (nel senso che sarà verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione). 

I crediti relativi al periodo d'imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro per l'anno solare 2021.

La società istante riferiva di aver chiuso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, Unico 2020 SC, con un credito IRES e di aver compensato complessivamente crediti IRES ed IRAP 2019, utilizzando il modello F24, nell'anno solare 2020, fino all'importo massimo consentito dall'art. 147 del D.L. 34 per la cifra di Euro 1.000.000,00.

Ciò premesso, chiedeva se fosse possibile compensare ulteriori 700.000 euro del credito IRES 2019, limite massimo consentito per il periodo d'imposta 2021, sin dai primi mesi dell'anno 2021 e, quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

L'agenzia innanzitutto nel rispondere ha ricordato che l'articolo 17, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge»

Secondo il comma 3 dell' articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019, «Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019». 

Per le modifiche all'art. 17 le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, emergenti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono ora allineate a quelle già previste per i crediti IVA, con la conseguenza che detti crediti, se eccedenti i 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza. 

Inoltre, la dichiarazione annuale o l'istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità e la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia.

L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare». 

Solo per l'anno 2020, in considerazione del Covid-19, l'articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale. 

Tanto ciò premesso l'agenzia ha risposto che i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020 non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo possono continuare ad essere compensati nel 2021 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020 al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24.

Allegato

Risposta a interpello del 12.05.2021 n. 336

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