Con Risoluzione n 33/E del 13 maggio 2021 le Entrate istituiscono un nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, il codice tributo è il seguente:
“6942” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto
- nella sezione “Erario”,
- nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.
Attenzione va prestata al fatto che l’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
L’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'ammontare del conferimento medesimo.
Il comma 7 dello stesso articolo 26 prevede, che “il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, (art.17 DLgs n 241/97)
Si ricorda che con il Decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
L'articolo 4, comma 1, del decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta, rinviando a successiva risoluzione, ovvero quella in oggetto, l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24.
Per approfondimento si legga: