L'Ispettorato del lavoro aveva pubblicato nella nota 762 dell'11 maggio 2021 alcuni chiarimenti sulla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono contemporaneamente della cassa integrazione con causale COVID 19 prevista dalla normativa emergenziale. In accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ispettorato affermava che proroghe e rinnovi sono possibili non solo durante il periodo di vigenza del decreto cura Italia n. 18 2020, ma anche nei periodi indicati dalla successiva normativa emergenziale sullo stesso tema.
Il Cura italia disponeva infatti " ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
L'ispettorato specifica che tale è da interpretare in senso "dinamico" cioè tale articolo "è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (cfr. artt. da 68 a 70 del D.L. n. 34/2020 conv. da L. n. 77/2020; artt. 1 e 2 del D.L. n. 104/2020 conv. da L. n. 126/2020; art. 12 del D.L. n. 137/2020 conv. da L. 176/2020; art. 1, comma 300, L. n. 178/2020; art. 8 D.L. n. 41/2021).
Questa interpretazione "dinamica" comporta dunque la possibilita di rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, sempre che essi siano in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del citato D.L.).
Con una nuova nota n. 855/2021 del 28 maggio, in risposta ad un quesito riguardante lavoratori già assunti a termine in deroga prima del 23 marzo, l'Ispettorato precisa che :
- il riferimento alla data 23 marzo è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall'articolo 8 del Dl 41/2021 non per la deroga.
- Invece, per quanto riguarda possibilità di applicare il regime derogatorio contenuto nell'articolo 19-bis del Dl 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione.
Secondo l'Ispettorato, dunque, resta ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro anche nei casi in cui i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021, sempre che sia in corso la fruizione degli ammortizzatori sociali con causale COVID.