L'esonero contributivo parziale per il 2021 a lavoratori professionisti ed autonomi che hanno risentito delle conseguenze della pandemia da Covid è in corso di attuazione grazie al decreto interministeriale proposto dal Ministro del lavoro e firmato ieri anche dal Ministro dell'Economia e attualmente in attesa di pubblicazione. Il Fondo riserva una quota di 1 miliardo di euro per i professionisti iscritti alle Casse private.
Per questi professionisti l'esonero ha ad oggetto i "contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi," nella misura massima individuale di 3000 euro annui .
Hanno diritto in particolare i professionisti :
- con reddito professionale inferiore a 50 mila euro nel 2019 e
- che hanno subito un calo di fatturato superiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all' attività.
La misura esatta dello sconto contributivo non è ancora nota. Sarà definita in dettaglio da un successivo decreto, sulla base delle domande ricevute e nel limite complessivo delle risorse disponibili. A questo fine gli enti comunicheranno mensilmente al Ministero dell'economia i dati sulle domande. L'agevolazione sarà quindi assicurata in misura proporzionale a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.
Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l'esonero all'Agenzia delle entrate, e all' Istituto nazionale della previdenza sociale per un controllo incrociato dei dati forniti.
Le modalità per la domanda
Le domande per l'ottenimento dell'esonero andranno presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 alla propria Cassa di appartenenza secondo lo schema che sarà predisposto da ciascun ente e andra corredata da una autodichiarazione sul possesso dei seguenti requisiti:
- di avere avuto nel 2019 un reddito inferiore a 50mila euro
- di aver avuto un calo di fatturato non inferiore al 33% nel 2020 rispetto al periodo di imposta 2019
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato,con esclusion e del contratto di lavoro intermittente senza diritto all 'indennità di disponibilità
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità
- di non aver fatto domanda per lo sgravio presso altri enti previdenziali
- di essere in regola con i versamenti della contribuzione previdenziale obbligatoria
Alla domanda andrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.
I dubbi e le criticità del decreto
Le casse previdenziali hanno evidenziato molte criticità nella stesura (forse affrettata dopo l'impegno preso dal Ministro la scorsa settimana)
- i contributi di competenza 2021 per molte Casse non vengono riscossi entro il 31 .12 2021 ma l'anno dopo
- c'è una discrepanza tra l'enunciazione in legge di bilancio che parla di "Reddito complessivo" su cui si calcolano i contributi mentre il decreto specifica "reddito professionale"
- la regolarita contributiva richiesta non è definibiile allo stesso modo per tutte le Casse previdenziali che hanno regolamenti autonomi
- il requisito dell'assenza di contratti di lavoro dipendente rischia di penalizzare in molti casi i professionisti piu giovani che proprio per lo scarso reddito professionale possono avere incarichi temporanei di docenza o di collaborazione (ma certamente non contratti a chiamata).
E' previsto per lunedi un incontro dei rappresentanti delle Casse professionali per mettere a punto forse una richiesta comune di chiarimenti al ministero.