Nuovo credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.
E' il nuovo contributo straordinario, inserito dal Senato durante l'iter di conversione del Decreto Sostegni, che riconosce alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo:
- un credito d’imposta del 90%
- che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.
Il credito spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di operedal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti, ed è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa,
- ovvero in compensazione (non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Tale contributo straordinario è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Viene poi demandato ad un provvedimento dellìAgenzia delle Entrate, da pubblicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.