Con Risposta a interpello n 324 del 10 maggio le Entrate forniscono chiarimenti in merito all'imposta di bollo sulle fatture.
In particolare, nel caso di specie in cui l'stante intende implementare un sistema che comporta che lo stesso emetterà la fattura per conto:
- dei riders forfettari
- ovvero ricevuta per conto dei riders occasionali,
l'agenzia ritiene che possa considerarsi integrata la qualifica di "soggetto interessato" a presentare istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72
L'interpellante è una s.r.l.che fornisce servizi nell'ambito del "food delivery", mette in contatto l'utente finale con corrieri autonomi e indipendenti dalla società istante che curano il ritiro e la consegna di quanto ordinato.
I corrieri di cui si avvale la società istante sono chiamati "riders" e collaborano con essa suddividendosi in tre tipologie:
- riders con partita IVA ordinaria che emettono, nei confronti dell'istante, fattura elettronica per le prestazioni di servizio rese;
- riders con partita IVA forfettaria, che non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e, dunque, possono scegliere se emettere fattura cartacea o elettronica per le prestazioni rese alla società istante, detta fattura sconta l'imposta di bollo nel caso in cui l'importo indicato superi gli euro 77,47;
- riders autonomi e occasionali che, non assumendo la qualifica di soggetti passivi ai fini IVA, emettono nei confronti dell'istante una ricevuta non fiscale sulla quale, qualora l'importo dichiarato superi gli euro 77,47, sono tenuti a corrispondere l'imposta di bollo.
La società istante lamenta di dover eseguire numerosi controlli sulle fatture emesse dai riders con partita IVA forfetaria e dai riders autonomi ed occasionali, poiché, ai fini della corresponsione dell'imposta di bollo, risulta essere soggetto obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta in virtù dell'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642. . Solo successivamente a detti controlli la società provvederà al pagamento di quanto dovuto ai riders per le loro prestazioni di servizio.
Tuttavia, al fine di semplificare il processo, la società istante sta implementando un nuovo metodo di pagamento dei riders che collaborano con essa specificando che "il nuovo metodo di pagamento dei corrispettivi per i riders forfetari ed occasionali prevederà anche una procedura dei servizi resi, sulla base della quale la Società- preventivamente autorizzata da parte dei riders-) emetterà : fattura in nome e per conto dei riders 'forfettari' (...) ovvero ricevuta per prestazione occasionale in nome e per conto dei riders 'occasionali'".
Ciò premsesso l'istante riterrebbe utile essere autorizzato al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale in quanto ricompreso tra i soggetti "interessati" a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.
L'agenzia nel rispondere osserva che l'imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
L'articolo 13 della citata tariffa prevede l'applicazione di detta imposta sulle «Fatture, note, conti e simili documenti» tra le quali rientrano anche le fatture oggetto della fattispecie in esame.
Per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo, si ricorda che l'articolo 3 del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l''Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».
La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, secondo cui «Per determinate categorie di atti e documenti, (...) l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (...). Ai fini dell'autorizzazione (...) l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (...) contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno».
Pertanto, considerato che l'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti è dovuta fin dall'origine, si ritiene che l'obbligazione tributaria debba essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Nel caso di specie la circostanza che la procedura gestionale che l'stante intende implementare comporta che lo stesso emetterà la fattura per conto dei riders forfettari ovvero ricevuta per conto dei riders occasionali, si ritiene che possa ritenersi integrata la qualifica di "soggetto interessato" a presentare istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15.