Mentre il decreto attuativo della norma sull'esonero contributivo per l'anno 2021 a lavoratori autonomi e professionisti attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministro del lavoro Orlando ha annunciato ieri sera 12 Maggio 2021, che la scadenza imminente dei versamenti del 16 maggio (che slitta al 17 per il giorno festivo) per i lavoratori autonomi sarà prorogata al mese di agosto. Si attende ora il provvedimento ufficiale con maggiori dettagli.
Vediamo intanto le novita del decreto ministeriale sull'esonero contributivo agli autonomi 2021.
Le categorie interessate sono diverse :
- Artigiani, commercianti, coltivatori iscritti alle gestioni speciali INPS
- autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione Separata
- Professionisti con Cassa.
- lavoratori pensione temporaneamente impiegati come collaboratori per l'emergenza Covid.
Sono compresi anche i soci di società e i professionisti componenti di studio associato
Vediamo di seguito, sulla base della bozza diffusa ieri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in particolare a quanto ammonta e come si applica l'esonero ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS ovvero:
- artigiani, esercenti attività commerciali,
- coltivatori diretti mezzadri e coloni, con i loro collaboratori
- iscritti alla Gestione Separata .
Sarà necessario fare domanda all'INPS non appena disponibili le istruzioni dell'istituto.
Esonero contributivo a quanto ammonta?
Il decreto prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi da versare con rate o acconti entro la data del 31.12.2021
- con esclusione di premi integrativi e contributi INAIL
- nel limite massimo di 3000 euro annui riparametrati applicati su base mensile per ciascun lavoratore
Da notare che resta ferma l'aliquota di computo ai fini previdenziali.
L'art. 2 specifica però che l'esonero si applica sulla tariffazione di competenza per l'anno 2021 per il titolare e per ciascun collaboratore familiare e non applicando per ogni unità il massima di 3000 euro, parametrato ai mesi di attività del lavoratore.
ATTENZIONE:
- per artigiani e commercianti l'esonero si applica ai soli contributi fissi.
- per i soggetti non obbligati al contributo minimale e per la Gestione Separata l'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi calcolati sul reddito dovuti a titoli di acconti 2021
Da tenere presente inoltre che l'INPS verificherà il rispetto dei limiti di spesa e in caso di superamento del limite non saranno respinte le domande ma si provvederà a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, i quali eventualmente dovranno poi integrare il versamento .
Esonero contributivo autonomi requisiti
Per avere diritto all'esonero I lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e piccoli coloni devono :
- essere iscritti alle relative gestioni speciali INPS alla data del 1 gennaio 2021 :
- devono avere percepito del periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro derivante dall'attività per cui sono iscritti alla gestione. Il reddito di riferimento è individuato nel reddito imponibile indicato nella dichiarazione presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero . Per coltivatori diretti mezzadri e coloni vanno compresi i redditi derivanti dalle attività connesse (art 2135 cc)
- devono aver subito nel 2020 rispetto al 2019 un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%
- non devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato, ad eccezione del lavoro intermittente senza indennità di chiamata
- non devono essere titolari di pensione diretta m tranne l'assegno di invalidità
- essere in regola con le restanti contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie
ATTENZIONE ai soggetti che hanno avviato l'attività nel 2020 non si applicano i primi due requisiti
Esonero contributi 2021 come fare domanda
La domanda andrà inviata all'INPS entro il 31 luglio 2021 seguendo il modello e le istruzioni che saranno pubblicate dall'Istituto previdenziale
Andra allegata l'autocertificazione dei requisiti sopracitati , in cui si dichiara anche:
- di non avere presentato domanda ad un altra forma previdenziale per lo stesso fine
- di non aver superato l'importo individuale di aiuti UE previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato nell'attuale emergenza Covid 19."