La legge di conversione del decreto Sostegni in corso di approvazione, prevede due importanti novita’ in tema di rivalutazione dei beni.
La prima con una modifica all’art. 110 del decreto di agosto, con l’aggiunta del comma 4 bis, prevede la possibilità di rivalutazione anche nel bilancio 2021,(o in quello successivo a quello chiuso nel 2021 per le società che non rispettano l’esercizio solare), con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio 2020 e senza possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento ai fini fiscali.
Il riferimento resta sempre ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In pratica viene consentita la possibilità di rivalutazione solo civilistica senza dare la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento dei nuovi valori ai fini fiscali, restando quindi la rivalutazione ininfluente ai fini degli ammortamenti e delle eventuali plusvalenze.
La seconda novità riguarda una norma di interpretazione autentica dell’art. 6 bis del decreto liquidità dl 23/2020, e riguarda la rivalutazione degli immobili a destinazione alberghiera. La norma chiarisce che possono essere rivalutati alle medesime condizioni anche quelli concessi in locazione o in affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o termale o anche gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni caso dalla categoria catastale.