Per il 2022 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda è passata a 600 euro invece che 258,23 come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR. Lo ha previsto il Decreto Aiuti bis (Decreto legge 115 2022 ) all'art. 12. Inoltre in tale importo possono trovare posto quest'anno anche erogazioni liberali per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, dei dipendenti.
La misura era rivolta infatti ad ampliare le possibilità di sostegno economico ai lavoratori contro il recente fenomeno del caro energia , facendo ricorso anche all'aiuto indiretto delle imprese.
La formulazione letterale della norma aveva suggerito una interpretazione molto favorevole ai contribuenti (sia datori di lavoro che dipendenti) secondo cui in caso di superamento della soglia di 600 euro tale importo non sarebbe diventato interamente imponibile come prevede il comma 3 art 51 del Tuir ma l'imposizione fiscale avrebbe riguardato solo le somme eccedenti.
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato invece il 4 novembre l'attesa circolare di chiarimenti (n. 35-2022) in cui afferma che il superamento del limite di 600 euro comporta la tassazione dell'importo complessivo, cioè anche della quota inferiore al limite (come sempre avvenuto).
Vedi per maggiori dettagli sulla circolare: Fringe benefits fino a 600 euro comprese le utenze domestiche
In tema di fringe benefits si ricorda tra l'altro che per il 2022 è previsto anche l'ulteriore possibile bonus esente Irpef ai dipendenti di 200 euro, solo per acquisti di carburante, sul quale l'Agenzia ha fornito le istruzioni con la circolare 27 del 14 luglio 2022 .
Per approfondire vedi Buoni benzina 200 euro in busta paga
Fringe benefit 2022 le due interpretazioni
L'interpretazione piu favorevole ai contribuenti era apparsa nel Dossier di approfondimento dell'Ufficio studi del Senato pubblicato il 30 agosto scorso in occasione della conversione in legge del decreto Aiuti bis . Si evidenziava che la norma dal punto di vista letterale differisce da quella che nel 2020 aveva previsto il raddoppio della soglia per i fringe benefits, in quanto parla di "deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, TUIR" per il quale, come noto. il superamento della soglia comporta l'imponibilità dell'intero importo relativo ai fringe benefits.
L'ufficio studi affermava precisamente che" L’articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro"
Questa lettura era diversa da quella presente nella relazione illustrativa del DL Aiuti bis, ma rovava conferma anche dal fatto che l'onere finanziario era quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023, molto superiore a quello previsto per la precedente modifica normativa che aveva portato al raddoppio della soglia nel 2020 e 2021.
La circolare 35/2022 dell'Agenzia ora come detto conferma invece l'interpretazione "classica".
Cosa sono i fringe benefits
Vale forse la pena ricordare che costituiscono "fringe benefits" le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l'azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
Quando il valore di tali beni o servizi è superiore alla soglia fissata dalle norme (ordinariamente € 258,23), i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore come prevede l'art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della omnicomprensivita del reddito da lavoro dipendente " il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, al valore soglia, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito.
Va ricordato che, diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma 2, il fringe benefit:
- non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro
- non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
- In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
- Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016).