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DL SOSTEGNI-BIS: L’ACE RAFFORZATA AL 15% E LA TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA

DL Sostegni-bis: l’ACE rafforzata al 15% e la trasformazione in credito d’imposta

Il Decreto Sostegni bis prevede il rafforzamento transitorio dell’ACE 2021 e la possibilità di trasformare il beneficio fiscale in credito di imposta

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Il DL Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 rafforza l'ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, in misura transitoria, per il solo anno 2021.

L’ACE, nella sua versione a regime, in base all’articolo 1 del DL 201/2011, è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il particolare, il DL Sostegni bis all'articolo 19, prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo saranno considerati, ai fini del beneficio, senza ragguaglio ai giorni (quindi come se fossero stati effettuati il primo giorno dell’anno).

L’evidente obiettivo di stimolare il rafforzamento patrimoniale delle società con capitale proprio, si incrocia con l’obiettivo di aiutare la gestione della liquidità di queste imprese, il quale si concretizza nella prevista possibilità di trasformare il beneficio fiscale, che a regime è una non tassazione del reddito, in un credito di imposta, immediatamente disponibile ed utilizzabile, il cui importo sarà calcolato applicando le aliquote IRES e IRAP.

L’immediatezza della disponibilità dovrebbe realizzarsi nella possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’incremento, senza necessità di aspettare la dichiarazione dei redditi 2022.

La facilitazione all’utilizzo trova un limite nella previsione di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuarsi prima dell’utilizzo del credito di imposta, su cui, però, ancora non ci sono informazioni concrete.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

Il medesimo meccanismo di trasformazione in credito d’imposta previsto per l’ACE, al fine di sostenere la liquidità delle imprese, è utilizzato dal DL Sostegni-bis anche per altre fattispecie; saranno infatti prorogate al 31 dicembre 2021 le precedenti misure che prevedevano la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di cedere crediti deteriorati ed usufruire della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali e delle eccedenze ACE pregresse non utilizzate.

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