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LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PF 2021: IL QUADRO RU

Le novità del Modello Redditi PF 2021: il quadro RU

Il quadro RU e i crediti d'imposta introdotti a seguito dell'emergenza da covid 19. Ecco i codici specifici da utilizzare per le agevolazioni nella sezione I del quadro RU

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Il quadro RU del Modello Redditi PF/2021 Fascicolo 3 deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta da indicare del quadro RU sono le seguenti:

  • salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati; 
  • possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive.

Per la compensazione del credito d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).

L’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato da ultimo dall’art 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Il quadro RU è composto da cinque sezioni vediamo la sezione I:

  • è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II). 
  • è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello) ed i relativi dati. 
  • Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato. 

  • Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti:

  • il codice identificativo del credito vantato (codice credito),
  • nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.

Il codice credito è indicato a fianco della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata nelle istruzioniAlcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’imposta.

Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. La modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

A fronte della emergenza da covid 19 sono stati introdotti dei crediti d'imposta che vanno indicati nella Sezione I al rigo RU 1.

In particolare nel rigo RU1 bisogna indicare: 

  • con il codice "I1" il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”); 
  • con il codice "H8" il credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”); 
  • con il codice "I6" il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”); 
  • con il codice "I7" il credito per il recupero buoni vacanza di cui all’art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”); 
  • con il codice "H9" il credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”). 

Oltre ai crediti da Covid 19 relativi suddetti, nel quadro RU sono previsti i nuovi seguenti codici: 

  • L1 per il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020;
  • F7 per il credito d’imposta formazione 4.0 (codice tributo “6897”); 
  • H4 per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6932”); 
  • 2H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6933”); 
  • 3H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6934”); 
  • L3 per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6935”);
  • 2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6936”); 
  • 3L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6937”); 
  • H1 per il monitoraggio degli immobili di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 160/2019;
  • H2 per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all’art. 49, DL n. 34/2019; art. 1, comma 300, Legge n. 160/2019; art. 12-bis, DL n. 23/2020 e art. 46-bis, DL n. 34/2020; 
  • H3 per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (codice tributo “6916”); 
  • H5 per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all’art. 1, comma 313, Legge n. 160/2019; 
  • H7 per le attività di formazione connesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili di cui all’art. 1, comma 656, Legge n. 160/2019; 
  • H8 per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020; art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), DL n. 104/2020; art. 8, DL n. 137/2020; art. 4, DL n. 149/2020; art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6920”); 
  • I2 per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di cui all’art. 26, comma 4, DL n. 34/2020 (è necessario presentare l’apposita domanda dal 12.4 al 3.5.2021); 
  • I5 per le rimanenze di magazzino di cui all’art. 48-bis, comma 4, DL n. 34/2020; 
  • I8 per le imprese editrici di quotidiani o periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190, DL n. 34/2020 e art. 1, comma 610, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6919”); 
  • I9 per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive di cui all’art. 81, DL n. 104/2020; 
  • L2 per gli investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’art. 1, commi da 577 a 579, Legge n. 160/2019 e art. 129-bis, DL n. 34/2020; 
  • L7 per l’acquisto carta dei giornali di cui all’art. 188, DL n. 34/2020.

Tutti i crediti da indicare nella sezione I sono riportati nelle istruzioni al modello redditi PF/2021 cui si rimanda: SCARICA QUI MODELLO PF/2021 E ISTRUZIONI

Per approfondire le novità del Modello Redditi PF 2021 potrebbe interessarti le circolari intitolate:

Le novità del mod. Redditi PF 2021 – parte 1

Le novità del mod. Redditi PF 2021 – parte 2

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