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PENSIONE CON PART TIME VERTICALE: CHIARIMENTI SULL' ACCREDITO CONTRIBUTIVO

Pensione con part time verticale: chiarimenti sull' accredito contributivo

Nuove indicazioni per il conteggio pieno dei periodi di part time verticale o ciclico ai fini previdenziali. Domanda obbligatoria con documentazione coerente

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I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

  • sulle domande di accredito  
  • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
  •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

Viene anche  chiarito che: 

  • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
  • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
  • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

  1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
  2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
  3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

 Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
  • CIE (Carta di Identità Elettronica).

La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

  1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
  2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.


Fonte immagine: Foto di Kerstin Herrmann da Pixabay

Tag: UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO PENSIONI 2024 PENSIONI 2024

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