Inps ha emanato ieri il messaggio n. 1797 con precisazioni in merito allo schema di fidejussione necessaria per la cd "isopensione", cioè l'accordo di esodo anticipato dei lavoratori vicini alla pensione istituita dalla legge 92 2012. La misura è rivolta in particolare ad aziende di grandi dimensioni, in fase di riorganizzazione. Si tratta , ricordiamo di una forma di pensionamento anticipato a carico del datore di lavoro che permette alle aziende con una media di più di 15 dipendenti di chiudere in anticipo il rapporto con i lavoratori cui manchino al massimo 7 anni all'età per la pensione (la legge di bilancio 2021 ha confermato l'innalzamento, fino al 2023, del requisito che era invece di 4 anni nella versione originaria della norma).
L'accordo di esodo deve essere autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e i requisito dimensionale dell'azienda.
L'azienda si impegna quindi a versare all'INPS le somme per l'assegno sostitutivo della pensione ( di importo pari alla pensione fino ad allora maturata) e anche per la contribuzione correlata. Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino all'età per la pensione di vecchiaia, che dunque non subisce variazioni negative.
E' richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore . Per la fidejussione va utilizzato un modello, allegato al messaggio 216 2016 che non puo essere modificato.
Il messaggio INPS 1797 2021 precisa inoltre che in relazione all’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema le cc.dd. date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere compilate in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio dall’Istituto.
Viene anche ricordato che la “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente allegato al contratto di fideiussione. La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata calcolando la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”, con la conseguenza che da tale momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto.
Per ulteriori approfondimenti si ricorda che in merito l'istituto ha pubblicato le circolari Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014.