L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del 27 luglio 2021.
L'INPS ha pubblicato con il messaggio 688 dell'11 febbraio 2022 un nuovo modello per artigiani e commercianti per richiedere il rimborso o la compensazione da usare in caso di contributi versati in eccesso oppure ancora dovuti per il 2021. la nuova versione è dispobili attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
L'istituto precisa comunque che restano valide le domande presentate tramite le comunicazioni bidirezionali nel cassetto previdenziale con riferimento “esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”
Nei paragrafi che seguono sono raccolte le precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.
Compensazioni esonero contributivo parziale autonomi
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alle gestioni INPS l'Istituto ha comunicato nel messaggio n. 3974/2021, che:
- l'esito delle verifiche preliminari è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa e che
- dal 29 novembre 2021 è visibile anche l’importo dell'esonero effettivamente concesso
L'istituto comunica che è possibile proporre istanza di riesame mediante una nuova procedura il cui rilascio sarà comunicato successivamente.
Da sottolineare che gli importi sono riconosciuti provvisoriamente in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste (v. requisiti sotto ) e che le verifiche relative all'assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione verranno reiterati nel corso dell’anno 2022 .
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse essere superiore all’importo concesso dell’esonero, il contribuente deve procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021 con le modalità specificate nel messaggio, senza sanzioni civili e interessi.
Versamento differenze contributive per le diverse categorie
Artigiani e commercianti
Il versamento della differenza deve essere effettuato mediante F24.
La differenza si calcola imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico utilizzando l’applicazione “Calcolo codeline” presente nel Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti. Vanno inserite in particolare :
- l’importo residuo da versare per la singola rata;
- la causale AF o CF; il numero della rata; l
- l’anno di imposizione 2021;
- il periodo dal/periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Contribuenti senza obbligo versamento sul minimale di reddito L’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso non eccedente il limite massimo di euro 3.000. Possono essere utilizzate le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Posizione assicurativa - Dati del mod. F24”.
Soggetti iscritti alla Gestione separata
Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria) entro la data ultima del 29/12/2021.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
I soggetti interessati dovranno provvedere ai versamenti delle rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime. Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Verifica DURC e precisazioni
Nel messaggio n. 4194 del 26.11.2021 l'inps precisa i seguenti aspetti
- la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
- dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, INPS esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare.
- Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 , restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
- ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021 riporta un errore materiale.
Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
- i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19
E' previsto che
- l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:
- entro il 30 settembre 2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
- entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021
Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e domande
L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professinisiti , con esclusione i premi INAIL riguarda :
1 - Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
- che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria
2 - medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.
Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:
- all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata
- entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini
- entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.
Precisazioni INPS sull'esonero contributivo autonomi
In un documento interno inviato alle sedi territoriali il 3 settembre 2021 sono stati ribaditi i seguenti aspetti:
- il titolare della posizione assicurativa, non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità,
- Non si ha diritto all'esonero nei mesi di coincidenza con periodi di prestazione pensionistica; quindi, nel modello di domanda tale dichiarazione di assenza di titolarità di pensione è riferita al periodo esonerabile, almeno un mese nel corso dell'anno 2021
- il richiedente non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza disponibilità ma il requisito è riferito ai periodi di attivita di lavoro autonomo .
- per le attività individuate con partecipazione in società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale quindi, andrà indicato il codice fiscale del titolare.
- Se il beneficiario svolge l'attività in più società, il requisito va verificato nella società nella quale è esercitata in modo prevalente
- la domanda presentata con riferimento al titolare della posizione previdenziale vale come richiesta anche per gli stessi collaboratori presenti all'interno del nucleo aziendale; ne deriva che, per i collaboratori non va presentata alcuna altra domanda aggiuntiva o separata.