Con l’art 8 la bozza di Decreto Sostegni bis introduce l’esonero del versamento del canone speciale Rai.
Per l’anno 2021 le strutture ricettive di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al DL n 246/1938.
A tal fine viene assegnata alla contabilità speciale n 1778 intestata alla Agenzia delle Entrate la somma di 60 milioni di euro al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta (credito non ben quantificato dalla norma ancora in bozza) oppure di disporre in favore della RAI un versamento di somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dall’esonero.
L’arti 8 di cui si tratta provvede con il comma 4 ad abrogare l’art 6 del DL Sostegni e in particolare i commi 5,6,e 7 che riguardavano l’introduzione di un abbattimento dello stesso canone speciale (Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di tali commi).
In particolare, il Decreto Sostegni attualmente in fase di conversione in legge, aveva previsto per l'anno 2021 una riduzione dell'importo del 30% del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Si ricorda che il canone speciale RAI (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458)
è dovuto dai seguenti soggetti:
- detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici,
- in locali aperti al pubblico
- o comunque fuori dell'ambito familiare,
- o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
Per approfondimenti sugli importi dovuti per l'anno 2021 e per i quali si prevederebbe a norma del Sostegni bis ancora in bozza una esenzione del pagamento, si legga Canone speciale RAI: sconto per alberghi, circoli, ecc nel DL sostegni