L’articolo 18 del Decreto Sostegni BIS modifica la disciplina della variazione dell’imponibile IVA e del diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.Si segnala che le nuove norme sulle note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali e quelle relative agli obblighi di registrazione si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 26 maggio 2021.
In generale:
- per le procedure concorsuali viene ripristinanata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, invece di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.
- per le procedure esecutive individuali, rimane la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Entrando nel merito, è stato modificato l’articolo 26 del DPR IVA (DPR 633/72) che disciplina le conseguenze derivanti dalla variazione dell’imponibile e dell’imposta e, dunque, dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Per prima cosa viene chiarito che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. La norma specifica che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tuttavia, il diritto è esercitabile
- dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero
- dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato.
Ad ogni modo, così come previsto dalle norme vigenti, l’infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.
L'articolo 18 in commento, continua disponendo che ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, il cessionario o il committente devono registrare la variazione (nel registro fatture, o nel registro corrispettivi), nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Attenzione va prestata al fatto che per effetto delle modifiche del Decreto Sostegni, l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali.
infine, le nuove norme prevedono che, se il corrispettivo è pagato successivamente all’esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, siano assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell’imponibile o dell’imposta. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
La lettera e) dell'articolo 18 che stiamo analizzando, con una norma di coordinamento, prevede che anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti.
Si ricorda che ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa
- nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.