Con Risoluzione n 29/E del 30 aprile 2021 vengono istituiti i codici tributi per il versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (ai sensi dell'art 110 del DL n 104/2020 e dell'art 6 bis del DL n 23/2020)
Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
“1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Ricordiamo che l’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e modificato dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, per i soggetti e alle condizioni ivi indicati, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
In particolare, il comma 6 dell'articolo 110 stabilisce che le imposte sostitutive:
- sul saldo attivo della rivalutazione (comma 3)
- e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati (comma 4)
sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si istituisce inoltre il seguente codice tributo:
“1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.
Ricordiamo che l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto, per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, il comma 5 dell'articolo 6-bis stabilisce che l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione è versata con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dunque, nei casi ivi previsti, in un massimo di tre rate o di sei rate di pari importo.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.