È stata annunciata nella serata del 30 aprile, mediante un comunicato stampa del ministero dell’Economia e della finanza, l’attesa nuova proroga della sospensione degli obblighi di pagamento delle cartelle esattoriali.
E proprio al 30 aprile era stato fissato il termine della sospensione dall’articolo 4 del decreto legge 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), che era intervenuto sulla norma di riferimento, l’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.
La proroga della sospensione mediante un nuovo provvedimento normativo sarà, a quanto dice il comunicato, di un solo mese, per cui sarà efficace fino al 31 maggio (fatti salvi ulteriori interventi, naturalmente).
Fino alla data indicata non si dovranno pagare, quindi:
- le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- gli avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);
-gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- le ingiunzioni degli enti territoriali;
- gli accertamenti esecutivi degli enti locali.
Resteranno inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento.
Il nuovo termine per pagare i debiti scaduti sarà, quindi, il 30 giugno, ovvero l’ultimo giorno del mese successivo al termine della sospensione, come previsto dallo stesso articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.
Infine, si segnala che resteranno sospese fino al 31 maggio anche le verifiche da parte delle pubbliche amministrazione e delle società a prevalente partecipazione pubblica della regolarità delle posizioni dei creditori per importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis d.p.r. 602/73).