I rimborsi spese per il lavoro agile dei propri dipendenti non sono imponibili, purché definiti con criteri oggettivi e accertabili. Lo afferma l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 314/2021 del 29 aprile 2021 (allegata in calce all'articolo).
Il caso sottoposto da una società riguarda un accordo di secondo livello con relativo regolamento da adottare per regolare lo smart working dei dipendenti .
L'azienda afferma di voler mantenere i dipendenti liberi da spese di qualunque genere per la prestazione lavorativa e prevede un rimborso forfettario di 0,50 euro per ogni giornata di lavoro agile a copertura di spese generali (energia elettrica per computer, luce, servizi igienici e riscaldamento), cifra parametrata alla media di costi aziendali per tali aspetti.
Chiede quindi se tali rimborsi possano essere esenti IRPEF per il lavoratore.
L'Agenzia da parere positivo sulla non imponibilità a carico del dipendente e riepiloga la normativa e prassi fiscale in tema di rimborsi spese ricordando che l'art. 51 comma 1 del TUIR prevede in linea generale l'imponibilità di tutte le somme corrisposte al lavoratore anche come rimborso spese, per il principio della omnicomprensività della retribuzione.
Possono però essere esclusi da tassazione, come specificato dalla circolare n. 326 1997, i rimborsi di spese non sostenute per produrre il reddito ma anticipate dal dipendente per il datore di lavoro nel suo esclusivo interesse. La risoluzione n. 178 203 aveva chiarito, ad esempio, che non rientrano nella base imponibile gli indennizzi per reintegrazione patrimoniale. Ugualmente esenti sono le spese per i collegamenti telefonici necessari per la prestazione lavorativa (Risoluzione n. 357 2007)
La ris. n. 74 2017 ha fornito un importante elemento di valutazione affermando che per la deteminazione dell'importo della spesa vanno considerati elementi oggettivi documentalmente accertabili.
Su queste basi, viste anche le modalità di calcolo basate sulle quote di costo aziendale oggettive, l'agenzia concorda con la società contribuente affermando la non imponibilità di tali rimborsi
Da segnalare però, come evidenzia Fiscooggi, la testata dell'Agenzia, che nell’interpello 956-632/2021, non pubblicato, su un caso analogo l'agenzia era giunta a conclusioni opposte.. In quel caso il datore prevedeva di erogare rimborsi spese determinati forfetariamente in misura pari al 30% delle spese sostenute dai dipendenti in smart working (per connessione a Internet, elettricità e riscaldamento). L'Amministrazione riteneva i rimborsi spese tassabili come reddito da lavoro dipendente a causa della scarsa analiticità dei criteri di calcolo.