HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

TASSAZIONE TFM - TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DI AMMINISTRATORE

Tassazione TFM - trattamento di fine mandato di amministratore

I chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato degli amministratori.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una società istante, nella sua qualità di sostituto d'imposta, ha chiesto di conoscere il corretto regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato da erogare all'amministratore delegato pro tempore, nonché vice presidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017, anno in cui il medesimo amministratore ha cessato la carica. 

In particolare, si chiede se possa trovare applicazione, in capo al percettore del trattamento di fine mandato, il regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR, nonostante la suddetta indennità:

  • sia stata riconosciuta dall'assemblea dei soci al momento della nomina dei nuovi amministratori, 
  • mentre la determinazione del suo ammontare sia stata disposta dal consiglio di amministrazione subito dopo l'assemblea dei soci.

Con Risposta a interpello n 292 del 27 aprile 2021 l'Agenzia dell' Entrate risponde positivamente affermando che "il trattamento di fine mandato da erogare al vice presidente possa beneficiare del particolare regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, ferma restando l'esistenza della data certa anteriore dell'atto che riconosce il diritto all'indennità rispetto all'inizio del rapporto".

Vediamo l'utile riepilogo in merito alla tassazione del TFM

L'Istante precisa che:

  • in data 14 febbraio 2000, l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e ha previsto il riconoscimento per i nuovi consiglieri del diritto al compenso e al trattamento di fine mandato, demandando al consiglio stesso la determinazione del relativo ammontare, in relazione agli incarichi assunti dai singoli consiglieri. 
  • nel suddetto consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale, sono state attribuite le deleghe e gli incarichi speciali ai consiglieri, e in considerazione dei poteri attribuiti, è stato stabilito in favore del vice presidente un compenso da accantonare a titolo di trattamento di fine mandato.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di anno in anno il compenso da corrispondere agli amministratori delegati e la quota da accantonare a titolo di trattamento di fine mandato, in linea con quanto previsto dall'articolo 2389, comma 3, primo periodo, del codice civile, secondo cui la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. 

L'Istante riferisce, inoltre, che le quote accantonate a titolo di trattamento di fine mandato sono state dedotte ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Tuir. 

L'agenzia nel rispondere ricorda che:

il trattamento di fine mandato è un'indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale in apposito fondo di una quota parte del compenso spettante agli amministratori per il loro ufficio. 

L'articolo 2389, comma 1, del codice civile prevede che «I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea».

In deroga alla riportata disposizione, il comma 3 del medesimo articolo 2389 prevede, al primo periodo, che «La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale» e, al secondo periodo, che «Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche». 

Per i profili fiscali, il trattamento di fine mandato è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera cbis), del TUIR e, cioè, alle somme e valori a qualunque titolo percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sempreché tali uffici non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. 

Laddove, viceversa, i compensi derivanti dall'ufficio di amministratore rientrino nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal titolare, detti compensi sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

In entrambi i casi la tassazione del trattamento di fine mandato, sia come reddito assimilato al lavoro dipendente sia come reddito professionale, segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione. 

Relativamente alle modalità di tassazione, l'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede, fra l'altro, l'applicazione del regime di tassazione separata per le « indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett. c-bis) dell'art. 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto»

Nella fattispecie rappresentata, l'Istante ha chiesto se, ai fini dell'applicazione del regime della tassazione separata, sia sufficiente che l'atto (di data certa anteriore all'inizio del rapporto) riconosca il diritto al trattamento di fine mandato senza necessità di doverne specificare anche l'importo. 

L'agenzia ritiene che la previsione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, che subordina l'applicazione del regime di tassazione separata alla sussistenza della condizione che il diritto al trattamento di fine mandato risulti «da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto», possa essere intesa, limitatamente agli incarichi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 2389 del codice civile, nel senso che è sufficiente che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all'indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell'importo

In entrambe le ipotesi contemplate dal comma 3 dell'articolo 2389 del codice civile, infatti, la specificazione del compenso per ciascun amministratore è legittimamente affidata al consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina dell'amministratore da parte dell'assemblea dei soci.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il trattamento di fine mandato da erogare al vice presidente possa beneficiare del particolare regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, ferma restando l'esistenza della data certa anteriore dell'atto che riconosce il diritto all'indennità rispetto all'inizio del rapporto (cfr circolare n. 10/E del 2007).

Leggi anche Trattamento di fine mandato e tassazione separata: approfondimenti interpretativi

Allegato

Risposta a interpello del 27.04.2021 n. 292

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI · 22/11/2024 Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

Le Entrate chiriscono la tassazione del corrispettivo nella cessione del diritto di superficie anche alla luce delle novità introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio

Redditi 2024: ultimi giorni per provvedere

Scade il 31 ottobre l'invio del modello redditi 2024 anno di imposta 2023 per: persone fisiche, società ed enti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.