Con il messaggio 3287 del 6 settembre 2022 INPS rinnova le istruzioni già fornite con il messaggio 298 del 20 gennaio 2022 sugli effetti pensionistici delle misure introdotte dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Cura Italia), differito piu volte da ultimo con la conversione in legge del decreto Semplificazioni 73 2022.
Si tratta della la possibilita di incarichi professionali di lavoro autonomo fino a sei mesi connessi all'emergenza COVID 19 al personale sanitario e socio sanitario già in pensione e alla cumulabilità dei relativi trattamenti economici , conferiti da Regioni e Provincie autonome.
L'istituto precisa che si conferma la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico
Quindi sotto il profilo pensionistico fino alla data del 31 dicembre 2023 i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100 e la pensione anticipata Quota 102 in vigore per il 2022 (con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022).
Fanno eccezione i trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci.
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con redditi da lavoro autonomo di medici, veterinari, operatori socio-sanitari
Con la circolare 70 del 26.4.2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 erano state fornite indicazioni operative INPS per incarichi di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
L'istituto sottolinea che gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti come previsto dalla circolare 74-2020 di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.
Inps ha fornito inoltre con la circolare 172 del 15 novembre 2021 la norma di interpretazione autentica dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi sopracitati “In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale" NON SI APPLICANO le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevedevano l'opzione tra trattamento pensionistico e retribuzione degli incarichi straordinari .