La riforma dello sport, operata attraverso la pubblicazione di cinque decreti legislativi, la cui operatività è al momento fissata per il 1° Luglio 2022 per quanto attinente alla disciplina del lavoro sportivo e ciò che ad esso è collegato, ha introdotto una nuova figura: quella dell’amatore sportivo.
La definizione dell’amatore sportivo ci viene fornita in particolare dall’art.29 del D.Lgs. 36/2021 secondo il quale:
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche
- le Federazioni Sportive Nazionali,
- le Discipline Sportive Associate
- e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport.
Lo svolgimento dell’attività sportiva in modo diretto è riconducibile alla prestazione amatoriale, così come lo sono la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive amatoriali non potranno essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario; tuttavia potranno essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 2, del DPR 917/1986 e quindi entro il limite di 10.000 euro nel periodo d’imposta. Qualora le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superino il limite reddituale appena menzionato, le prestazioni sportive dovranno essere considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello stesso decreto legislativo, per l'intero importo.
Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari debbano
assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi e viene fatto esplicito riferimento all’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che ha demandato ad apposito decreto del MISE, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’individuazione di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e la disciplina dei relativi controlli; tale decreto non risulta tuttavia ancora adottato.
Infine è previsto, dall’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, che ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche[1] si applichi quanto previsto per l’amore sportivo; si ricorda a tal proposito che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.