Con Provvedimento del 26 aprile 2021 il Direttore delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
E' bene specificare che vengono fissati gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali ed è stato confermato che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA
In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente.
Sono esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta di riferimento:
- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
- presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA
Quest'anno a causa dell’emergenza sanitaria dal covid 19 sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA, al ricorrere delle quali vi è l’obbligo di presentazione del modello a fini statistici.
Per approfondimento si legga: ISA 2021: le nuove cause di esclusione “Covid” pubblicate con decreto in GU