Con Risoluzione n.28/E del 23 aprile le Entrate forniscono un chiarimento sulla cumulabilità tra:
- contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni relativi ad eventi sismici
- e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
In merito alla cumulabilità tra i contributi pubblici erogati per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici e il Superbonus, si osserva che con la risposta n. 61 ad una istanza di interpello, pubblicata il 19 febbraio 2019, è stato chiarito che il diritto alla detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici.
Con la citata risposta n. 61 del 2019 si è ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sisma bonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
La risposta n. 61 del 2019 ha precisato che:
- il sismabonus spetta in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti al fine di incentivare l’esecuzione di specifici interventi progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 (il decreto sha forito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzion)
- la predetta finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici.
In altri termini, si è tenuto conto del fatto che:
- il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico,
- mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell'edificio,
affermando un più generale principio di compatibilità tra i predetti contributi e le agevolazioni fiscali.
Il principio enunciato, in ordine alla possibilità di fruire delle detrazioni solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso è coerente con quello generalmente applicabile in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, in base al quale la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Con specifico riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio infatti, nella circolare n. 19/E del 2020 è stato confermato che in caso di:
- erogazione di contributi,
- sovvenzioni, ecc.,
queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.
Successivamente, con l’Ordinanza commissariale n. 111 del 2020, è stato stabilito che:
- il Superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma.
Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito con riferimento al Superbonus (in conformità con la precedente prassi in materia di sismabonus) che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Pertanto in applicazione dei principi sopra richiamati in ordine ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si applicano:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
- per interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici.
Ciò comporta che è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.